Data: 14/11/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Concorso di colpa e investimento del pedone

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Il Tribunale di Bergamo, chiamato a pronunciarsi sulla spettanza dei danni causati alla famiglia di una ragazza, vittima di un investimento da parte di un motociclo, nell'affermare la responsabilit� del 90% della de cuius, non nega il diritto al risarcimento, perch� la conducente del mezzo ha comunque una responsabilit� del sinistro pari al 10%. Non regge infatti il tentativo di discolparsi della ragazza, adducendo l'abbagliamento dei raggi del sole. La distanza dal punto d'impatto infatti avrebbe consentito alla stessa, se avesse tenuto una velocit� adeguata alle circostanze, di evitare l'urto con la vittima. Questo quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1098/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il Tribunale di Bergamo viene adito da due genitori, che agiscono in proprio e per conto dei figli, per ottenere il risarcimento dei danni derivati da un sinistro stradale in cui la figlia ha perso la vita dopo l'impatto con un motociclo. Il sinistro si � verificato perch� la de cuius ha attraversato una strada da sinistra verso destra senza utilizzare le vicine strisce pedonali, situate a una distanza non superiore ai 100 metri dal punto d'impatto.

Colpa del pedone e del conducente del motociclo

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Per il Tribunale di Bergamo la domanda degli attori � fondata e merita di essere accolta perch� in relazione al sinistro deve attribuirsi il 10% della responsabilit� alla conducente del motoveicolo investitore e il restante 90% al pedone.

Dalle prove � pacifico che la vittima ha attraversato la strada senza avvalersi delle strisce pedonali, distanti a circa 100 metri dal punto di impatto, in violazione dell'art. 190 del Codice della Strada. La giovane non si � infatti accorta del sopraggiungere del motociclo, anche se aveva visione del mezzo, come emerso dalla perizia redatta in sede penale.

L'abbagliamento non esclude la responsabilit�

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La condotta imprudente del pedone per� non esclude completamente quella del conducente del motoveicolo, responsabile nella misura del 10% nel caso di specie. L'andamento del motociclo infatti non era adeguato allo stato dei luoghi, alla visibilit� e alle circostanze del caso specifico, tanto da impedire al mezzo di arrestarsi immediatamente al fine di scongiurare l'investimento.

Sulla addotta visibilit� compromessa da parte del conducente del motociclo il Tribunale ricorda che:

  • " l'art. 141 del D.Lgs. n. 285 del 1992 ratione temporis applicabile considera altres� la "visibilit�" quale parametro di adeguamento dell'andatura;
  • In tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilit� per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente � tenuto a ridurre la velocit� e anche ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilit�."

L'abbagliamento lamentato dalla conducente nel caso specifico non � stato improvviso e talmente vicino al pedone da impedirle di arrestare per tempo il mezzo. Anche a voler seguire l'orientamento pi� rigoroso della giurisprudenza che considera l'abbagliamento una circostanza irrilevante per la configurabilit� della colpa, il giudice rileva che la conducente ha dichiarato di essere stata colpita dai raggi del sole pochi metri dopo il dosso, distante rispetto al luogo dello scontro in misura tale (36 metri) da permetterle di rallentare e arrestare il mezzo.

Il conducente che va veloce � sempre responsabile

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Ricorda quindi il Tribunale che "L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non � sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilit�, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilit� del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocit� eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo."

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