Data: 25/10/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Attività giudiziale dell'avvocato e liquidazione del compenso

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Quando l'avvocato presenta al giudice la nota spese per l'attività svolta in giudizio ai fini della liquidazione, se il giudice ritiene che alcune voci di diritti non spettino all'avvocato, non può limitarsi a tagliarle dal conteggio senza fornire adeguata motivazione. Non rileva quindi l'inattendibilità della nota ai fini della liquidazione. Queste le conclusioni esposte nell'ordinanza n. 27896/2021 (sotto allegata) della Corte di Cassazione.

La vicenda processuale

Con decreto il giudice del Tribunale, definito un procedimento di reclamo in sede fallimentare, conferma la decisione del collega di prima istanza che ha liquidato in favore del legale un compenso di € 29.551,00 oltre al rimborso spese, per l'attività svolta fino a quel momento.

Nel confermare la liquidazione del compenso il giudice rileva che l'attività svolta dal legale non è stata di particolare pregio e complessità, per cui non è possibile liquidare un importo superiore a quello stabilito in primo grado, anche se la nota spesa prodotta dall'avvocato risulta inattendibile a causa di voci duplicate dei diritti spettanti. Ragione per la quale la determinazione dei compensi da parte del giudice di primo grado appare corretta e coerente con l'attività resa effettivamente dal professionista.

Non motivata la decisione sui diritti spettanti

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Parte soccombente ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi:

  • con il primo fa presente che non può la "regolamentazione delle spese del giudizio contenzioso in cui l'avvocato ha reso la prestazione in alcun modo vincolare la successiva liquidazione del compenso nella procedura azionata dall'avvocato verso il proprio cliente per la determinazione del corrispettivo per l'opera prestata in tale giudizio";
  • con il secondo contesta il fatto che il giudice non abbia considerato, ai fini della liquidazione, l'intensa attività svolta dallo stesso nella fase che ha preceduto l'udienza di discussione;
  • con il terzo infine lamenta la conferma di diritti pari ad € 2.551,00 al posto dei € 9.942,00 richiesti, in quanto il provvedimento non ha motivato adeguatamente tale riduzione.

La nota spese del legale è liquidabile anche se inattendibile

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La Corte di Cassazione respinge i primi due motivi perché infondati, mentre accoglie il terzo, in relazione al quale cassa la decisione rinviando al Tribunale in diversa composizione affinché provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Per la Corte i primi due motivi, che vengono esaminati congiuntamente perché connessi, sono infondati. Non è vero infatti che il decreto, nel liquidare il compenso dell'avvocato ha tenuto conto della condanna alle spese della curatela dei fallimenti, tale riferimento è del tutto estraneo infatti alle ragioni che hanno fondato la conferma della misura degli onorari spettanti al ricorrente per l'opera prestata in giudizio in favore del cliente.

Nessuna violazione di legge inoltre sulla parte della sentenza che ha confermato la spettanza dei diritti all'avvocato perché il giudice ha ben motivato la decisione, per cui la doglianza sul punto ha il solo fine di ottenere una diversa valutazione di merito dell'attività svolta, inammissibile in sede di legittimità.

Fondato invece il terzo motivo di ricorso in relazione al quale la Cassazione ribadisce il seguente principio di diritto "quando è acquisita agli atti del processo una specifica nota delle spese il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi sancita dall'art. 24 della legge n. 794 del 1942."

L'inattendibilità della nota che depositata dall'avvocato nella parte relativa ai diritti non esime infatti il giudice dal determinarli in ragione dell'attività svolta e delle tariffe applicabili (tabella b dm 157/2004) anche perché il decreto non specifica quali sono le voci "duplicate" e quindi non dovute, il giudice esclude infatti dalla liquidazione diritti che invece, in base alla suddetta e richiamata tabella, sono dovuti.

Il Giudice del rinvio quindi dovrà rideterminare i diritti dovuti al legale per l'attività svolta in favore della curatela nel giudizio di primo grado.

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