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Data: 08/11/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Restituzione dell'appartamento acquistato a causa del matrimonio[Torna su]
Quando uno dei fidanzati acquista un immobile per mettere su famiglia, ma poi le nozze saltano, l'appartamento torna all'acquirente e il bene è sottoposto alla disciplina dell'art. 80 c.c che si occupa proprio della restituzione dei beni fatti a causa del matrimonio. Non rileva infatti che per l'immobile la donazione esiga una forma solenne, quello che conta è la finalità della donazione. Questa una delle importanti precisazioni fornite dalla Cassazione nell'ordinanza n. 29980/2021 (sotto allegata). La vicenda processualeUn giovane uomo conviene in giudizio la sua ex fidanzata perché dopo il preliminare lo stesso le aveva acquistato un appartamento per andarci a vivere dopo le nozze con la sua amata, in virtù della promessa di matrimonio che gli stessi si erano scambiati nel 2002. Accade però che il matrimonio salta anche se la data per la celebrazione era già stata fissata. Il giovane chiede quindi la revoca dell'atto, come sancito dall'art. 80 del codice civile. Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 80 c.c."Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto." Il Tribunale adito però respinge la domanda perché i doni che l'art. 80 c.c prende in considerazione sono quelli che non richiedono una forma solenne, per cui in essi non possono rientrare gli immobili, che richiedono per legge la forma dell'atto pubblico. La decisione viene confermata in sede di appello. Un fidanzato può anche donare un immobile in vista del matrimonio[Torna su]
Parte soccombente decide quindi di ricorrere in Cassazione, dove riafferma la tesi sostenuta nei precedenti gradi di giudizio. Per il ricorrente infatti anche la Corte di Appello ha violato quanto sancito dall'art 80 c.c, norma con un tenore letterale ampio in grado di ricomprendere non solo i doni tipici che si scambiano i fidanzati, ma anche le donazioni immobiliari indirette. La donazione immobiliare per il matrimonio segue l'art. 80 c.c.[Torna su] La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello in diversa composizione per decidere anche sulle spese. Gli Ermellini ritengono più condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale a cui in tendono dare seguito, per il quale i doni prenunziali sono vere e proprie donazioni con conseguente e possibile applicazione concorrente di quanto sancito dall'art. 80 cc e dagli articoli 769 c.c e seguenti. Tale orientamento si basa sull'agire e sentire sociale. Non è infrequente che oggi i fidanzati, uno di loro o i genitori acquistino e ristrutturino un immobile in vista del matrimonio. Poiché il costume sociale prevede questo non si vede per quale ragione la donazione di un immobile fatta "a causa del matrimonio" non possa rientrare nella disciplina dell'art. 80 c.c e quindi non possa essere sottoposta alle condizioni e ai termini ivi contemplati per poter chiedere la restituzione di quanto donato. La Cassazione ricorda la ratio dell'art. 80 c.c. "Quel che dunque rileva, ai fini dell'azione restitutoria, è in casi simili sempre e soltanto che i doni siano stati fatti – a causa della promessa di matrimonio - e che si giustifichino per il sol fatto che tra le parti è intercorsa una promessa in tal senso, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questa." Da queste conclusioni e da quanto chiarito in sentenza in materia di preliminare la Cassazione ricava che: "in termini effettuali, la restituzione di cui parla l'art. 80 cod. civ dovrà essere attuata, in questa prospettiva, mediante retrocessione dell'immobile in capo al donante, da identificare quale parte acquirente in senso sostanziale." La Corte del rinvio dovrà quindi attenersi, nel decidere, ai seguenti principi:
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