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Data: 30/10/2021 11:00:00 - Autore: Tullio FaccioliniLa tagliola ex articolo 96 del RdSL'articolo 96 del Regolamento del Senato, "Proposta di non passare all'esame degli articoli", stabilisce al primo comma, che, prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, un Senatore per ciascun Gruppo può avanzare la proposta che non si passi a tale esame. Il secondo comma, invece, precisa che la votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.La procedura parlamentare prevista dall'articolo 96 comma 1 del Regolamento del Senato è chiamata tagliola e ha fermato il disegno di legge Zan (il disegno di legge contro l'omotransfobia) che era già stato approvato alla Camera e doveva ora passare all'esame dell'Aula di Palazzo Madama. Leggi anche Ddl Zan: passata la tagliola La tagliola prevede quindi che, conclusa la discussione di un provvedimento, non si proceda all'esame degli articoli e al voto degli emendamenti.
Una volta approvata la procedura prevista dall'articolo 96 comma 1, il disegno di legge si arena perché, bloccandosi l'iter parlamentare, quella votazione corrisponde a una bocciatura del provvedimento. La votazione a scrutinio segreto (articolo 113 RdS)I 154 voti favorevoli (i 131 contrari e i 2 astenuti) alla tagliola, che è stata richiesta da Fratelli d'Italia e dalla Lega, mettono fine all'iter del disegno di legge Zan.La tagliola è riuscita grazie ai voti di diversi senatori che non fanno parte del centrodestra, tra il gruppo misto e i franchi tiratori, quei Senatori che, contravvenendo alle direttive dei propri partiti politici, nel segreto dell'urna votano in modo contrario ai loro colleghi di partito. È necessario, adesso, attendere almeno 6 mesi per una proposta di legge che, una volta depositata, dovrà essere nuovamente calendarizzata da uno dei due rami del Parlamento per la discussione. Nel caso del suddetto disegno di legge, inoltre, Fratelli d'Italia e la Lega hanno anche chiesto che la votazione della tagliola fosse compiuta a scrutinio segreto. Questa circostanza è prevista dall'articolo 113 del Regolamento del Senato, "Modi di votazione". Al primo comma, l'articolo 113 stabilisce che i voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello. Al secondo comma, l'articolo 113 precisa che, salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale può essere richiesta, anche oralmente, da quindici Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 114. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da venti Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione. La votazione a scrutinio segreto deve essere, quindi, presentata da almeno 20 Senatori. La presidenza può rifiutare o accettare la richiesta, come è avvenuto in Aula da parte della presidente Elisabetta Casellati. |
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