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Data: 19/09/2022 18:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Requisiti e regole per i monopattini[Torna su]
Il decreto infrastrutture n. 121/2021, approvato definitivamente il 4 novembre dal Senato e convertito nella legge n. 156/2021 pubblicata sulla GU n. 267 del 09/11/2021 e in vigore dal 10 novembre 2021, è intervenuto sulla disciplina dei monopattini, attraverso la modifica della normativa introdotta dalla legge di bilancio per il 2020 n. 160/2019 di cui ha cambiato il contenuto dei commi dal 75 al 75 septies. Cambiati i requisiti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, che oltre alla potenza non superiore ai 50 Kw e all'assenza di poste a sedere, devono avere un segnalatore acustico, un regolatore di velocità e la marcatura CE. I monopattini privi di queste caratteristiche non possono circolare. Chi circola con un monopattino che non ha i requisiti sopra indicati è soggetto inoltre a una multa da 100 a 400 euro e alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo. Dal 2022 questi monopattini devono avere anche indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per quelli già in circolazione scatta l'obbligo di adeguamento entro e non oltre il 1° gennaio 2024. Definizione e caratteristiche dei monopattini elettriciI monopattini elettrici sono stati di recente oggetto di intervento da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che con il decreto del 18 agosto 2022 (sotto allegato):
Servizi di noleggio monopattini[Torna su]
Solo previa delibera della Giunta Comunale potranno essere attivati servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free floating. La delibera dovrà però stabilire il numero massimo di licenze, il numero massimo dei monopattini che potranno circolare, l'obbligo della copertura assicurativa per chi effettuerà il servizio di noleggio, le modalità di sosta consentite ed eventuali limiti alla circolazione. Regole di circolazione e sanzioni[Torna su]
Trascorsi 30 minuti dopo il tramonto e per tutto il periodo in cui ci sarà buio chi circolerà con un monopattino dovrà indossare il giubbotto e le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Da mezzora dopo il tramonto inoltre i monopattini, durante il periodo dell'oscurità e comunque quando le condizioni lo richiederanno potranno circolare su strada pubblica solo se dotati anteriormente di una luce bianca o gialla fissa e di una luce posteriore rossa fissa, entrambe accese e funzionanti. I monopattini elettrici devono inoltre essere muniti di catadiottri rossi posteriori. Viene fissata a 14 anni l'età minima per poter utilizzare i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Per questi soggetti però, a differenza di coloro che hanno già compiuto i 18 anni, è previsto l'obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080. Vietato trasportare sui monopattini persone, animali o oggetti, trainare veicoli, frasi trainare o condurre animali. Vietata la circolazione sui marciapiedi, in cui il monopattino può essere condotto a mano. Vietato circolare contromano ad eccezione che sulle strade con doppio senso ciclabile. I monopattini dovranno essere condotti sempre con due mani, sarà consentito staccare la mano dal manubrio solo per il tempo necessario a segnalare la svolta se il mezzo non sarà dotato dell'indicatore di direzione. I monopattini nel rispetto del limite dei 50 km/h potranno circolare solo sulle strade urbane, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade con priorità ciclabile, su piste ciclabili con sede propria o sua corsia riservata e infine dovunque è consentita la circolazione dei velocipedi. Limite dei 6 km/h quando si circola nelle aree pedonali e dei 20 in tutti gli altri casi visti sopra. Chi viola tutti i limiti suddetti sarà soggetto a una sanzione che varia da 50 a 250 euro. Non si potrà sostare a bordo del monopattino sui marciapiedi a meno che il Comune non individuerà aree apposite le cui coordinate GPS dovranno essere consultabili sul sito del Comune. I monopattini potranno sostare però nelle aree destinate al parcheggio dei velocipedi, dei ciclomotori e dei motocicli. Chi violerà il divieto si sosta sarà soggetto alla sanzione prevista per la sosta vietata dei ciclomotori e dei motoveicoli da euro 41 a euro 168. La sosta sarà invece consentita nei parcheggi destinati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. Il decreto infrastrutture prevede che, per quanto riguarda le violazioni viste finora, si applicheranno le regole contenute dal titolo VI del Codice della Strada, che disciplina tutta la materia degli illeciti con conseguente applicazione dei principi e norme in esso contenuti fra cui la possibilità di contestare la sanzione e fare ricorso nei modi previsti. Campagne informative[Torna su]
Chi offrirà servizi di noleggio dei monopattini dovrà acquisire la foto del mezzo alla fine del noleggio per contrastare il fenomeno dei parcheggi selvaggi e irregolari. In accordo con i Comuni inoltre dovranno anche organizzare campagne informative per educare all'uso corretto del monopattino e inserire nelle app in dotazione per il noleggio le regole fondamentali di utilizzo del mezzo, ricorrendo a tutti gli strumenti tecnologici più idonei a supportare il rispetto delle regole. Obbligo assicurativo da valutare[Torna su]
La normativa che riforma le regole per i monopattini prevede infine che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'Interno e con quello dello sviluppo economico, avvierà un'istruttoria per verificare se sarà necessario introdurre l'obbligo assicurativo per la responsabilità civile contro i danni a terzi anche in relazione alla circolazione dei monopattini elettrici. Conclusa l'istruttoria il Ministro delle infrastrutture trasmetterà la relazione con gli esiti dell'attività alle competenti Commissioni parlamentari entro 180 giorni dalla data in cui la disposizione del decreto infrastrutture dedicata ai monopattini entrerà in vigore. |
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