Data: 12/11/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Scambio di beni e servizi digitali con dati personali

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Il 29 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto (sotto allegato) con il quale si attua la Direttiva Europea 2019/770 del 20 maggio 2019 (sotto allegata), che si occupa di disciplinare determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

Il decreto, dopo il capo I del titolo III della parte IV del Codice del Consumo, aggiunge il capo I-bis dedicato ai "contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali" composto dagli articoli che vanno dall'art. 135 octies al 135-vicies ter. Tali modifiche saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

La novità di maggiore rilievo del provvedimento è rappresentata senza dubbio dalla codificazione dello scambio del dato personale con beni e servizi digitali. Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta.

Il dato personale diventa merce di scambio

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Il decreto, come annuncia l'art. 1, disciplina alcuni aspetti relativi ai contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali che vedono coinvolti il professionista da un lato e il consumatore dall'altro. Tali aspetti riguardano la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi esperibili in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità in cui tali rimedi possono essere esercitati e la modifica del contenuto o del servizio digitale.

Il primo articolo, tra le varie definizioni, contiene anche quella relativa ai "dati personali", come definiti dall'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679.

Il comma 4 dell'art. 1 prevede infatti che: "Le disposizioni del presente capo si applicano altresì nel caso in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest'ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti."

In pratica quindi con questo decreto si apre la strada allo scambio di dati in pagamento del servizio e non come fornitura di dati, come avviene oggi, effettuata ai fini dell'utilizzo del servizio.

La questione della tutela dei dati personali

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Come ben sappiamo però non tutti i dati sono uguali, quelli sensibili infatti sono soggetti a regole particolari. Per questo la prima domanda che ci si pone è se anche questo tipo di dato potrà essere utilizzato come moneta di scambio.

Il testo del decreto non fornisce una risposta chiara, anche se al riguardo sembra rassicurare il contenuto dell'art.135-novies (che verrà inserito nel codice del consumo), il quale prevede che le disposizioni nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679), il dlgs n. 101/2018 e il dlgs n. 196/2003 "si applicano a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti di cui all'articolo 135-octies, comma 3. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, prevalgono queste ultime."

Sembra quindi, a una prima lettura, che il dato personale, anche se trattato come moneta per acquistare beni e servizi, è sottoposto alla tutela prevista dalla normativa interna ed europea.


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