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Data: 04/11/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Dal 1° novembre Durc per congruità manodopera nel settore edile[Torna su]
Ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori verrà presentata alla Cassa edile o alla Edilcassa a partire dal 1° novembre 2021 si applicano le regole contenute nel decreto del Ministro del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando firmato il 25 giugno 2021 (sotto allegato). Il decreto definisce un sistema finalizzato alla "verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili" nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo collettivo sottoscritto il 10 settembre del 2020 e della tabella che reca gli indici di congruità (sotto allegata). In pratica la verifica di congruità è finalizzata ad accertare quanto incide la manodopera nell'intervento edilizio, sia nel settore pubblico che in quello privato, sia esso realizzato da imprese che eseguono i lavori in appalto o in subappalto o da lavoratori autonomi coinvolti negli stessi a qualsiasi titolo. Nel settore edile rientrano tutte le attività, comprese quelle affini che sono collegate alla realizzazione dell'opera e che sono rese dall'impresa a cui ne viene affidata l'esecuzione dei lavori. In questo caso, ossia in relazione alle opere pubbliche, trovano applicazione le regole della contrattazione collettiva edile in virtù di un accordo tra le rappresentante di datori e prestatori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale e territoriale. Per quanto riguarda invece i lavori privati le disposizioni del decreto si applicano solo le le opere svolte presentano un valore pari o superiore ai 70.000 euro. Sono escluse dalle regole del decreto le opere necessarie alla ricostruzione delle zone sismiche del 2016 in quanto il Commissario straordinario del Governo ha già adottato ordinanze specifiche. Che cos'è la verifica di congruità[Torna su]
La verifica della congruità dell'impiego della manodopera prevede che nella prima fase essa sarà effettuata in base agli indici indicati nella Tabella di cui sopra, che si riferiscono alle diverse categorie di lavoratori che vengono impiegati ad esempio nella realizzazione di opere di ristrutturazioni civili o nella esecuzione di oleodotti. Tabella che è allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 firmato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore edile. Ai fini della verifica si tiene conto di quanto dichiarato dall'impresa alla Cassa Edile o alla Edilcassa competente territorialmente con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la sua realizzazione, alla committenza e alla presenza di imprese subappalatarici e subaffidatarie. Qualora vi siano delle variazioni delle opere riconducibili alla volontà del committente l'impresa che le esegue deve dimostrare la congruità della manodopera impiegata in relazione al nuovo valore dell'opera conseguente alle modifiche. Per quanto riguarda i suddetti indici di congruità, essi verranno aggiornati periodicamente dal Ministero del lavoro sentite le parti sociali. Per quanto riguarda invece le modalità e le istruzioni per la comunicazione della congruità da parte delle imprese che eseguono i lavori, esse saranno messe a disposizione da parte della Commissione nazionale delle Casse Edili. Rilascio della attestazione di congruità[Torna su]
Per ottenere l'attestazione di congruità della manodopera impiegata per la realizzazione di un'opera edile in rapporto al valore della stessa, l'impresa che esegue i lavori, il soggetto da essa delegato o il committente, devono fare domanda alla Cassa Edile o alla Edilcassa competente per territorio. Attenzione però perché se per i lavori pubblici l'attestato di congruità deve essere richiesto dal committente o dall'impresa che esegue le opere quando viene presentato l'ultimo stato di avanzamento lavori, prima del saldo finale, per le opere private invece la congruità va dimostrata prima del saldo finale dal committente, in questo caso l'impresa presenta l'attestazione di congruità dell'opera complessiva realizzata. Entro sei mesi dall'adozione del decreto, per cui entro il 25.12.2021, Inail, Inps, l'INL e la Commissione nazionale delle casse edili realizzano il sistema di interscambio dei dati per rendere disponibili quelli che si ricavano dagli esiti delle verifiche di congruità della manodopera utilizzata al fine di programmare attività di vigilanza, verifiche e recupero dei premi di spettanza degli istituti. Cosa succede se manca la congruità della manodopera[Torna su]
Può accadere naturalmente però che in base ai dati forniti dall'impresa la Cassa Edile o la Edilcassa non possano attestare la congruità della manodopera. In questo caso l'impresa non congrua sarà invitata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento dell'importo che corrisponde alla differenza di costo del lavoro necessario a raggiungere la percentuale di congruità stabilita, evidenziando quali sono le difformità che impediscono il rilascio dell'attestazione. L'impresa può comunque dimostrare il raggiungimento della percentuale d'incidenza della manodopera richiesta esibendo la documentazione attestate costi sostenuti, ma non registrati alla Cassa Edile o alla Edilcassa. Se poi l'impresa effettua il versamento nei termini, l'attestazione di congruità può essere rilasciata, se invece l'impresa non provvede nei termini allora la Cassa edile o al Edilcassa procedono ad iscrivere l'impresa nella Banca nazionale delle imprese irregolari. La irregolarità non sanata si riflette sul rilascio delle successive verifiche di regolarità contributive dell'impresa per il rilascio del Durc online. Tuttavia, se lo scostamento dagli indici della congruità della manodopera non supera il 5% l'attestazione può comunque essere rilasciata se il Direttore lavori dichiari che tale scostamento è giustificato. Il Comitato di monitoraggio[Torna su]
Spetta al Ministero del lavoro con decreto costituire un Comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del ministero stesso, del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, dell'Inps, dell'Inail, dell'Inl e delle parti che hanno firmato l'Accordo del 10 settembre 2020. Sempre con decreto del Ministero del lavoro il presente decreto potrà essere integrato e corretto, alla luce di quanto verrà evidenziato nel frattempo. |
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