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Data: 03/11/2021 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Aggiornata la circolare sulla Centrale Rischi[Torna su]
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale del 2 novembre 2021 la Banca d'Italia ha pubblicato il 20° aggiornamento alla circolare n. 119 datata 11 febbraio 1991 (sotto allegata) dedicata alla "Centrale Rischi" e contenete le "Istruzioni per gli intermediari creditizi." Diverse le novità evidenziate nel testo aggiornato della circolare in vigore. Vediamo le più interessanti. Accesso alle informazioni: Spid, CNS e pec[Torna su]
Le richieste di accesso alla Centrale Rischi possono essere effettuate tramite la piattaforma Servizi online della Banca d'Italia, previa identificazione, che può avvenire anche tramite Spid, Carta Nazionale dei Servizi o pec. La richiesta può avvenire anche a mezzo posta ordinaria o consegna a mano. Attenzione, perché chi effettua l'accesso in questo modo e nel compilare la richiesta necessaria a ottenere le informazioni, dichiara il falso, per due anni non potrà più effettuare l'accesso a detti dati tramite Spid o CNS. Decorsi due anni, se si commette di nuovo la stessa violazione, ossia si dichiara ancora una volta il falso nel compilare la richiesta per l'accesso ai dati, la sospensione diventa definitiva. Restano attive le altre modalità di accesso alla Centrale dei Rischi. Informativa della segnalazione al consumatore[Torna su]
La regola vuole che quando un soggetto viene segnalato per la prima volta negativamente alla Centrale rischi, se costui è un consumatore deve essere informato di ciò preventivamente, ossia prima della trasmissione della segnalazione negativa. In base alle nuove regole si stabilisce che la informativa preventiva deve essere comunicata al consumatore anche se l'esposizione da segnalare non ha a che fare con il "Credito al Consumo." Ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria[Torna su]
Quando un'autorità giudiziaria ordina ad esempio la cancellazione di una posizione di sofferenza presso la centrale dei Rischi, l'intermediario deve provvedere senza ritardo. Se destinataria dell'ordine è la Banca d'Italia, questa a mezzo pec, chiede all'intermediario di provvedere entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta alla rettifica dei dati e alla eventuale riclassificazione della posizione del soggetto. Nel caso in cui l'intermediario non provveda nei termini, entro un giorno dalla scadenza di questi vi provvede la Banca d'Italia, avviando anche la procedura sanzionatoria nei confronti del segnalante in base a quanto previsto dal Testo Unico bancario. Segnalazioni: le inadempienze probabili[Torna su]
La circolare prevede che ai fini della segnalazione alla Centrale Rischi la classificazione "inadempienze probabili in quanto relativa all'intera esposizione verso il cliente, deve essere indicata su tutte le linee di credito riferite al soggetto. (…) La classificazione a "inadempienze probabili" deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e deve tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo." Liquidazione coatta e volontaria[Torna su]
Le banche e gli intermediari finanziari che sono iscritti nell'Albo unico (art. 106 del T.U.B.) e sono sottoposti a liquidazione coatta amministrativa e a liquidazione volontaria partecipano alla Centrale dei rischi in virtù di una disposizione della Banca d'Italia (art. 84, co. 3 e 96-quinquies, co. 4 del TUB), se la partecipazione è necessaria per le esigenze informative della Centrale dei rischi o per lo svolgimento delle operazioni dell'attività di liquidazione. |
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