|
Data: 04/11/2021 09:00:00 - Autore: Gabriella Lax
Bonus sanificazione, requisiti soggettivi[Torna su]
Dall'Agenzia per le entrate arrivano, appena prima della scadenza, i chiarimenti sul credito d'imposta per la sanificazione estiva. La circolare 13/E/2021 (in allegato) arriva, prima della scadenza di domani 4 novembre per l'invio delle comunicazioni delle spese agevolabili relative ai mesi di giugno, luglio e agosto. Vai alla guida Bonus sanificazione In particolare nella circolare si chiarisce che l'articolo 32 del decreto Sostegni bis per favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, riconosce in favore di determinati soggetti un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Dunque il credito d'imposta toccherà ai soggetti esercenti attivita? di impresa; ai soggetti esercenti arti e professioni; agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attivita? ricettiva di bed and breakfast. Il credito spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
Bonus sanificazione, le spese che vi rientrano[Torna su]
Sono ricomprese nel credito d'imposta le spese sostenute per: la sanificazione degli ambienti nei quali e? esercitata l'attivita? lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivita?; la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attivita? lavorative e istituzionali; l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; ed ancora l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Le spese di somministrazione di tamponi[Torna su]
Rispetto alla "somministrazione di tamponi", l'agenzia spiega che vanno ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, l'acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purche? sostenute a favore di coloro che prestano attivita? lavorativa presso i soggetti beneficiari. Con riferimento alla tipologia di spese ammesse al credito d'imposta si ricorda che sono escluse quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza. Il credito d'imposta spetta anche nell'ipotesi in cui gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento siano diversi da quelli di "ordinaria" manutenzione e rientrino tra le attivita? di "sanificazione", cosi? come qualificate nella citata circolare n. 20/E del 2020. Infine in relazione all'utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi, occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la spesa e? stata sostenuta. Il contribuente puo? utilizzare il credito d'imposta per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo netto dichiarato. Con riguardo, invece, alla modalita? di utilizzo del credito d'imposta mediante compensazione, la stessa puo? essere effettuata "a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2". Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, con successiva risoluzione sara? istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Non sarà possibile cedere in tutto o in parte il credito d'imposta. |
|