Data: 04/11/2021 09:00:00 - Autore: Roberto Paternicò

Clausola di esclusione di terzi

La Cassazione civile (n. 25849/2021) è intervenuta sull'interpretazione dubbia della clausola di esclusione dei terzi nella polizza assicurativa di responsabilità civile.

Nella vicenda, si disputava sulla clausola di una polizza assicurativa di responsabilità civile terzi concernente l'"esclusione dei terzi" e cioè di quei soggetti che non sono considerati terzi ai fini del risarcimento assicurativo in caso di danno.
Il testo della clausola, oggetto di disamina, prevedeva che non sono considerati terzi:
"Il coniuge, i genitori, i figli delle persone di cui al punto a), gli altri parenti ed affini con loro conviventi, nonché gli addetti ai servizi domestici".
Nel caso in specie, la madre aveva subito danni, cadendo a terra, a causa del cane di suo figlio che si era improvvisamente svincolato dal guinzaglio.
Il motivo del ricorso in Cassazione atteneva il presupposto che l'esclusione dei genitori valesse solo ove fossero conviventi
con il figlio e non in ogni caso, a prescindere dalla loro convivenza con il danneggiante.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione Civile n. 25849/2021 ha considerato il motivo fondato ed ha accolto il ricorso osservando, in primo luogo, che ".. il contratto di assicurazione va redatto in modo chiaro e comprensibile, in quanto il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c. " (Cass. civ. n. 668/ 2016; Cass. civ. n. 10825/2020).
In secondo luogo, attraverso un ragionamento logico-interpretativo, la S.C. ha osservato che "Da un lato, può dirsi che la convivenza, essendo riferita sintatticamente ai soli "altri parenti ed agli affini" è rilevante solo per costoro (argomento testuale), per altro verso però, questa tesi può essere disattesa dallo stesso argomento testuale osservando come il riferimento alla convivenza, pur posto alla fine della elencazione dei soggetti esclusi, ben può riferirsi a tutti, e non solo a quelli per ultimi menzionati, e che comunque la norma esclude dai danneggiati assicurati i domestici, e non può che farlo in ragione della loro convivenza con il danneggiante, in quanto li considera "addetti ai servizi domestici".
"…. Se il requisito della convivenza fosse riferito ai soli affini (oltre che agli altri parenti) il danno al fratello non convivente sarebbe coperto, quello al genitore non convivente no, e non è chiaro perché.".
Dunque, può dirsi che "il testo della clausola non è univoco, e non lo è per il modo in cui è stata redatta, non già per la oggettiva difficoltà di senso".

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