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Data: 11/11/2021 06:00:00 - Autore: Dario La Marchesina
Decreto fiscale 2022[Torna su] Con il "Decreto Fiscale" DL. 146/2021, entrato in vigore il 22 ottobre 2021, il Governo ha stabilito ulteriori settimane di integrazione salariale che hanno lo scopo di fornire una copertura alle aziende fino alla fine dello stato di emergenza e del divieto di licenziamento, attualmente fissati al 31/12/2021. Vai alla guida Decreto fiscale 2022: tutte le misure CIGD e FIS[Torna su] Per quanto concerne le domande di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), l'art. 11 comma 1 del DL. 146/2021 statuisce la possibilità per le aziende interessate, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, di richiedere ulteriori 13 settimane di trattamento di integrazione salariale nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Anche in questo caso, trattandosi di uno strumento previsto per fronteggiare l'emergenza sanitaria, non è dovuto alcun contributo addizionale. Si evidenzia altresì come le ulteriori 13 settimane di cassa integrazione sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali siano già state interamente autorizzate le 28 settimane previste dal "Decreto Sostegni" (DL. 41/2021). CIGO[Torna su] Relativamente alle domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO), l'art. 11 comma 2 del DL. 146/2021 statuisce per le aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle, la possibilità, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, di richiedere ulteriori 9 settimane di trattamento di integrazione salariale per il periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Anche qui non è dovuto alcun contributo addizionale. Si evidenzia come le ulteriori 9 settimane di cassa integrazione sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali siano già state autorizzate le 17 settimane previste dal DL. 99/2021. Disposizioni per il pagamento diretto delle prestazioni di cassa integrazione[Torna su] Qualora le aziende dovessero optare per la richiesta all'INPS del pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Si ricorda alle aziende che l'INPS con messaggio n. 3556 del 19 ottobre 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 la possibilità di scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico "UniEmens-Cig" o il modello "SR41" per la trasmissione dei dati mensili per il pagamento diretto dei trattamenti di cassa integrazione; questo vale per le richieste di pagamento diretto relative a domande presentate entro il 31 dicembre 2021 o, se presentate in data successiva, che abbiano ad oggetto periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022. Infine si precisa come le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto in oggetto devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto. |
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