Data: 27/04/2007 - Autore: Cristina Matricardi
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 14463/2007) ha precisato che ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dall'art. 9 ter del Codice della Strada "Divieto di gareggiare in velocit� con veicoli a motore" non � necessario che tra i conducenti vi sia un preventivo accordo, ma basta che gli stessi pongano in essere tra di loro una competizione in velocit� tentando di superarsi a vicenda. In particolare, precisa la Corte, la norma del Codice della Strada "descrive la condotta tipica facendo esclusivo riferimento al fatto di gareggiare ("chiunque gareggia in velocit� con veicoli a motore") senza alcun riferimento all'accordo tra i conducenti" e che � ovvio che "trattandosi oggi di reato di natura dolosa, il fatto vietato (il gareggiare) deve essere voluto dall'agente, ma da ci� non deriva certo che debba essere frutto di un preventivo accordo con gli altri conducenti". I Giudici del Palazzaccio hanno poi precisato di essere giunti a tale decisione interpretando la nuova norma incriminatrice "che ha introdotto analoga fattispecie incriminatrice (articolo 9 ter del D.Lgs 285/92) peraltro pi� grave di quella precedente non solo perch� la pena � stata aumentata ma altres� per la trasformazione della fattispecie da contravvenzione a delitto".
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