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Data: 07/11/2021 11:00:00 - Autore: Marco Sicolo
La verifica di funzionamento degli apparecchi di misurazione[Torna su]
Una interessante sentenza del giudice di pace di Ferentino (n. 162/2021 sotto allegata) ha ricordato come, in tema di violazioni al codice della strada, gli strumenti di misurazione debbano essere sottoposti a verifica periodica da parte degli enti competenti. Sulla base di tale motivazione, che si ricollega ad autorevole giurisprudenza, il giudicante ha accolto il ricorso di un autotrasportatore, assistito dall'avv. Roberto Iacovacci del foro di Latina, annullando il verbale che gli era stato contestato per violazione dell'art.167 c.d.s. I fatti oggetto della controversia[Torna su]
La vicenda riguarda le operazioni di pesatura di un camion, da cui risultava la violazione dei limiti previsti dall'art. 167 c.d.s. In base al comma primo di tale articolo, i veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. Ai fini della verifica metrologica, secondo il successivo comma 12, "costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia". Sottoposto a misurazione, il mezzo oggetto di controllo risultava fuori norma ed il ricorrente incorreva nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla norma. La sentenza della Corte Costituzionale in tema di verifiche periodiche[Torna su]
Come tutte le apparecchiature di misurazione, anche gli strumenti di misurazione del peso possono perdere precisione nel corso del tempo. È proprio su questo aspetto che il ricorrente ha fondato la propria opposizione, rilevando che l'apparecchio con cui era stato pesato il mezzo non era stato sottoposto a regolare verifica di conformità. Sul punto, rileva un'importante pronuncia della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 113 del 2015, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo un orientamento della Corte di Cassazione, in base al quale le verifiche periodiche degli apparecchi di misurazione (destinate in quel caso specifico al rilevamento della velocità) erano da ritenersi superflue. Secondo il parere della Cassazione oggetto di esame da parte della Consulta, esisteva una sorta di presunzione di corretto funzionamento fondata sulla mera conformità al modello omologato. Di conseguenza, era da ritenersi priva di conseguenze giuridiche la mancata previsione normativa di controlli periodici di funzionamento delle apparecchiature in questione. Violazioni Cds e verifiche periodiche[Torna su]
Sul punto, la Corte Costituzionale fu interpellata, quindi, allo scopo di rilevare la palese irragionevolezza di un sistema che consente di dare certezza giuridica e inoppugnabilità ad accertamenti irripetibili – fonti di sanzioni anche di notevole entità – svolti da complesse apparecchiature, senza che la loro efficienza e buon funzionamento siano soggette a verifica nel corso degli anni. La decisione della Corte Costituzionale stabilì che "il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate". Di conseguenza, la Consulta dichiarò incostituzionale l'art. 45 comma 6 c.d.s., "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura". Mancata verifica certificazione strumento di pesa[Torna su]
Rifacendosi a tale pronuncia, trattandosi di caso analogo, il giudice di pace di Ferentino ha accolto l'eccezione relativa alla mancata verifica della certificazione dello strumento di pesa con cui era stata rilevata la violazione oggetto del verbale impugnato. Il giudicante, infatti, ha rilevato che "la Corte Costituzionale, con la sentenza del 2015, ci ricorda che le apparecchiature metrologiche devono essere sottoposte a verifiche periodiche". Mancando tale verifica nel caso specifico, il verbale veniva dichiarato nullo per violazione del diritto di difesa. Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento |
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