Data: 06/11/2021 11:00:00 - Autore: Antonio Sansonetti

La prima udienza di comparizione come passaggio fondamentale

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Il 21 settembre scorso il Senato ha approvato il DDL 1662/2020 per la modifica del processo civile.

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Argomento dibattuto, in questi giorni di audizioni innanzi alla Commissione giustizia della Camera, è la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica regolata dal comma 5 dell'art. 1 del relativo DDL.

L'intenzione del legislatore è quella di valorizzare la prima udienza di comparizione prevedendo una fase anteriore alla stessa nella quale dovrà essere garantito il principio del contraddittorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa.

L'attività antecedente alla prima udienza di comparizione

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A meno di improbabili modifiche del testo licenziato dal Senato, nella fase anteriore alla prima udienza ad attore e convenuto sarà consentito di precisare meglio le proprie posizioni e specificare le proprie richieste ampliando il termine a comparire previsto dall'art. 163-bis c.p.c. ed il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'art. 166 c.p.c. con la previsione di termini entro i quali, prima dell'udienza di comparizione, le parti possano replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrativa (successive all'atto di citazione ed alla comparsa di costituzione) e indicare la prova contraria.

L'abolizione dei termini dell'art. 183 sesto comma c.p.c.

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I promotori della riforma ritengono infatti che l'udienza di prima comparizione si risolve, nella maggior parte dei casi, in una mera concessione dei termini perentori per il deposito di memorie, domande, eccezioni ed indicazioni di prove contrarie accompagnata dal rinvio della causa ad una udienza di ammissione dei mezzi di prova, fissata a distanza anche di diversi mesi. Evitando la fase della concessione degli ulteriori termini alla prima udienza, previsti dall'art. 183, sesto comma, si pensa di arrivare ad una riduzione dei tempi della causa.

La presenza delle parti

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Ulteriore passaggio, ritenuto di fondamentale importanza, è la presenza delle parti alla prima udienza ai fini del tentativo di conciliazione (art. 185 c.p.c.) con previsione che la mancata comparizione personale senza giustificati motivi sia valutabile dal giudice ai fini dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.

La fase istruttoria e decisoria

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Stando al DDL approvato dal Senato, all'esito della prima udienza, il giudice provvederà sulle richieste istruttorie, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro 90 giorni. Verrà riformata anche la fase decisoria: in caso di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. il giudice potrà riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a 30 giorni dall'udienza di discussione. Negli altri casi, il giudice potrà fissare l'udienza di rimessione della causa, con termine fino a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni; fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, salvo rinuncia espressa delle parti; fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica, salvo rinuncia espressa delle parti. Il deposito della sentenza avverrà nel termine dei successivi 30 giorni (nei casi di tribunale in composizione monocratica) ovvero 60 giorni (nei casi di tribunale in composizione collegiale).

Le critiche alla riforma

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Non mancano le critiche ad una riforma che a detta degli avvocati civilisti non ridurrebbe i tempi del processo, che resterebbero immutati dalla prima udienza alla sentenza in assenza di un aumento del numero dei magistrati e di un generale potenziamento della macchina giustizia, ma vedrebbe di contro solo una compressione dei tempi della difesa.


Avv. Antonio Sansonetti

E-mail: avv.sansonettiantonio@gmail.com


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