Data: 09/11/2021 11:00:00 - Autore: Floriana Baldino

Prescrizione quinquennale debiti contributivi: la sentenza di Foggia

Una pronuncia molto articolata arriva, dopo ben 8 anni di causa, dal Tribunale di Foggia.

La pronuncia dell'Ill.mo Giudice, dott.ssa Aquilina Picciocchi, che sotto molti aspetti risulta davvero illuminante, ha ad oggetto la seguente vicenda.

La vicenda

Sul territorio di Foggia, nel 2013, l'ex Equitalia, oggi Agenzia Entrate e Riscossione, iscriveva ipoteca, sull'immobile di un contribuente, per una debitoria molto elevata, pari ad €180.000,00.

Le cartelle che man mano arrivavano al contribuente, non erano mai state contestate dallo stesso.

Si ricorda che le abitazioni dei contribuenti, sino al 2013, erano pignorabili anche dallo Stato e non solo dalle banche, e questo era il caso di cui si è occupata la scrivente, con una opposizione che è giunta a sentenza solo oggi, a distanza di ben 8 anni.

Le contestazioni riportate nell'atto di opposizione

Nell'atto di opposizione all'iscrizione ipotecaria, si rilevava che molte cartelle erano prescritte perché notificate oltre il termine di decadenza, ed in ogni caso si eccepiva l'inesistenza dell'iscrizione ipotecaria perché molte cartelle non erano state regolarmente notificate.

Quindi l'opposizione era molto articolata, essa infatti non riguardava solo la nullità dell'iscrizione ipotecaria ma entrava anche nel merito della pretesa creditoria.

Avviata la prima fase dinanzi al tribunale ordinario per l'opposizione agli atti esecutivi, la causa, inizialmente unita, veniva poi gestita dalla Commissione Tributaria relativamente ai crediti di natura tributaria, e dal Tribunale del lavoro per le cartelle, meglio i crediti, di natura previdenziale.

Tra le nullità era stata evidenziata anche la prescrizione delle pretese erariali.

La decisione

La sentenza offre molti spunti interessanti in quanto essa, aderendo a quanto sostenuto nell'atto di opposizione, chiarisce in maniera dettagliata che quando si contesta: "l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni….tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007)."

Diversamente invece l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni ex art. 617 cpc., ma i termini per proporre opposizione, sempre a parere della scrivente, decorrono dal termine utile in cui il contribuente ha avuto reale conoscenza dell'atto, e certamente non può essere preclusa al contribuente la possibilità di fare opposizione nell'ipotesi in cui egli, per mancata conoscenza degli atti prodromici, non abbia potuto contestare una cartella nel termine perentorio previsto per legge.

Di fatti il Giudice scrive nella sentenza, aderendo a quanto eccepito: "Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997)… Non par dubbio che la mancata notifica della cartella esattoriale non possa privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa…Il difetto dell'atto presupposto, quale elemento costitutivo della domanda di annullamento dell'atto susseguente per invalidità derivata e causa petendi dell'eventuale difesa nel merito della pretesa impositiva, deve essere dedotto dal ricorrente nell'atto introduttivo del processo a pena di inammissibilità, risultando altrimenti elusa la perentorietà dei termini di impugnazione", cosa che di fatto era avvenuta, avendo contestando inoltre l'illegittima della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del credito, quindi opposizione ex art. 615, che non soggiace ad alcun termine di decadenza.

Nella sentenza si legge inoltre: "Dunque, se è vero che la mancata opposizione alla cartella esattoriale/avviso nei termini di 40 giorni previsti dall'art. 24 Dlgs 46/99 comporta la cristallizzazione del credito INPS, è parimenti consentito al debitore far valere in giudizio, nella forma dell'art. 615 cpc, fatti estintivi del diritto che siano maturati successivamente all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, come la prescrizione. Quanto alla questione, in diritto, se il termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali (art. 3, comma nono legge 335/1995) permanga tale anche dopo la notifica di una cartella esattoriale non opposta oppure se alla cartella esattoriale non opposta possa riconoscersi l'effetto del giudicato ex art. 2953 c.c., con applicazione del termine decennale, come sostenuto dalla difesa delle convenute, di recente la Suprema Corte si è espressa a SU componendo il contrasto giurisprudenziale con sentenza n. 23397 del 17.11.2016. La Corte ha ritenuto che: "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)";

E' di applicazione generale "il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Dunque, deve ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale anche successivamente alla notifica della cartella esattoriale".


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