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Data: 08/11/2021 11:00:00 - Autore: Gabriella Lax
Esonero assunzioni donne, domanda preventiva[Torna su]
Per chiarire le modalità operative per la fruizione dell'esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, c'è il messaggio n. 3809 del 2021 (in allegato). Lo sgravio è stato introdotto dalla Legge di Bilancio. Le istruzioni fornite sono valide, chiarisce l'Inps, soltanto per le assunzioni effettuate nel 2021. Vengono rese note, inoltre, le modalità di recupero del beneficio con riferimento ai mesi pregressi a partire da gennaio, sia per la gestione Uniemens che per ListaPosPA e PosAgri. Per la preventiva comunicazione online finalizzata alla fruizione dell'incentivo, i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo "92-2012", presente all'interno del "Cassetto previdenziale" del sito INPS, a partire dall'11 novembre 2021. La circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, ha poi dato le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo. L'Inps col messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021 ha specificato che l'esonero può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati o di cui all'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di Bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l'incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione. L'incentivo spetta, peraltro, anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. Chiarezza innanzitutto per chi assume o stabilizza lavoratrici donne nel periodo che va dall'1 gennaio al 31 dicembre 2021 sulla domanda preventiva: intanto il datore di lavoro deve trasmettere preventiva comunicazione on-line utilizzando il modulo "92-2012", opportunamente aggiornato e presente all'interno del "Cassetto previdenziale" di riferimento del portale INPS, a partire dall'11 novembre 2021. Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.
Esonero donne e flusso Uniemens[Torna su]
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021,potranno esporre, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratriciper le quali spetta l'esonero valorizzando secondo le consuete modalità l'elemento e l'elemento della sezione . In particolare, nell'elemento deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di , , l'elemento i seguenti elementi: nell'elemento : dovrà essere inserito il valore "INDO" avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020"; nell'elemento : inserire il valore "data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione" nel formato AAAAMMGG (8 caratteri, ad esempio: 20210609). Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.08.08 e dal CA 9A) dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell'azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890); nell' elemento : indicare l'AnnoMese di riferimento del conguaglio; nell'elemento : indicare l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza. I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue: con il codice "L541", avente il significato di "Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020"; con il codice "L542", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020".
Compilazione della sezione ListaPosPa del flusso Uniemens[Torna su]
I datori di lavoro autorizzati, con lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica, che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020, per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, avranno cura di compilare la sezione ListaPosPA valorizzando secondo le consuete modalità, l'elemento e l'elemento della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese. Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato per ciascun mese oggetto dell'esonero, l'elemento di , secondo le modalità di seguito indicate: nell'elemento dovrà essere inserito l'anno oggetto dell'esonero; nell'elemento dovrà essere inserito il mese di oggetto dell'esonero; nell'elemento dovrà essere inserito il valore "21" avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020"; nell'elemento dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.
L'esonero nella sezione del flusso Uniemens[Torna su]
Per le assunzioni o trasformazioni dei rapporti di lavoro effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, i datori di lavoro agricoli che hanno effettuato la comunicazione preventiva utilizzando il modulo "92-2012" per la fruizione dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020, valorizzeranno nel flusso Uniemens, sezione Posagri, a decorrere dal mese retributivo di competenza novembre 2021, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati: - con il codice "Y"; - "3H" che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020". Si evidenzia che, tenuto conto delle indicazioni della circolare n. 65 del 10 maggio 2019, per il recupero dell'incentivo relativo al mese di ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno ritrasmettere a decorrere dal 1° dicembre 2021, l'intero flusso di ottobre 2021 valorizzando per le lavoratrici interessate gli elementi sopraindicati. Mentre, per il recupero dell'incentivo dal mese di gennaio 2021 fino al mese di settembre 2021, i datori di lavoro dovranno trasmettere per le lavoratrici interessate, un flusso di variazione che, omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzi i sottoindicati elementi come di seguito indicato: - campo/elemento con il codice "Y"; - campo/elemento con il codice Agevolazione "3K" che assume il significato di "Recupero pregresso 3H". |
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