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Data: 12/11/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Ammesso al gratuito patrocinio cittadino extra Ue con autocertificazione[Torna su]
In relazione alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio per lo straniero appartenente a un paese extra UE, l'impossibilit� di produrre l'attestazione consolare dei suoi redditi e dei suoi beni pu� essere superata attraverso la produzione dell'autocertificazione. Non si pu� comunque chiedere la prova della impossibilit� assoluta perch� si finirebbe per privare della difesa chi � senza mezzi. Questi i principi sanciti dalla Cassazione nell'ordinanza n. 32766/2021 (sotto allegata). La vicenda processualeUno straniero fa presente di aver ottenuto la protezione sussidiaria dal Tribunale, richiesta a cui il Ministero dell'interno ha fatto appello. Il ricorrente quindi si � costituito, avanzando nel contempo istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettata in precedenza dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati. La Corte di Appello non statuisce sulla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e anche dopo che la difesa produce autocertificazione da cui risulta che il soggetto non � titolare di beni mobili e immobili la Corte rigetta l'istanza. Decisione che viene opposta, ma che la Corte conferma nuovamente. Se manca la documentazione necessaria il giudice deve chiederla[Torna su]
L'immigrato decide quindi di rivolgersi alla Corte di Cassazione innanzi alla quale solleva i seguenti motivi:
L'autocertificazione pu� sopperire all'attestazione consolare[Torna su]
La Cassazione accoglie il ricorso e cassa l'ordinanza della Corte di Appello perch� i due motivi sollevati, che esamina congiuntamente perch� connessi, sono fondati. La Corte fa presente che l'art. 94 comma 2 del dlgs n. 25/2008 sul patrocinio gratuito prevede che, se � impossibile per il richiedente produrre la certificazione dell'autorit� consolare competente, che attesta la veridicit� di quanto indicato nell'istanza, per quanto riguarda la sua situazione reddituale, il cittadino di Stati extra UE "la sostituisce, a pena d'inammissibilit�, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione." Assolutamente rituale la produzione da parte del ricorrente della autocertificazione prodotta nel corso del giudizio di merito a integrazione della precedente, visto che nel procedimento di ammissione al patrocinio gratuito la documentazione pu� essere prodotta anche nella fase di opposizione al provvedimento di rigetto. La Corte di Appello, ricorda la Cassazione, ha affermato che in giudizio non � stata prodotta alcuna certificazione idonea a dimostrare le capacit� reddituali del richiedente, essa per� non ha chiarito le ragioni per le quali le certificazioni prodotte non erano idonee. La giurisprudenza chiarisce poi che l'impossibilit� di produrre documenti per lo straniero non deve essere un'impossibilit� assoluta anche perch� una tesi cos� restrittiva finirebbe per negare il gratuito patrocinio a quei soggetti che magari non hanno i mezzi e le possibilit� di sollecitare lo Stato di origine a produrre i documenti necessari. Sempre la giurisprudenza ha precisato comunque che "Il giudice pu� vagliare l'attendibilit� dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio e rigettare l'istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilit� di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate." Ora, poich� non c'� alcun riferimento nella decisione impugnata alle due dichiarazioni prodotte dal ricorrente e poich�, anche qualora il rigetto sia frutto di un vaglio delle stesse non sono indicate ragioni logiche che hanno condotto la Corte a ritenerle inidonee, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza cassata. |
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