Data: 12/11/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Ammesso al gratuito patrocinio cittadino extra Ue con autocertificazione

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In relazione alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio per lo straniero appartenente a un paese extra UE, l'impossibilit� di produrre l'attestazione consolare dei suoi redditi e dei suoi beni pu� essere superata attraverso la produzione dell'autocertificazione. Non si pu� comunque chiedere la prova della impossibilit� assoluta perch� si finirebbe per privare della difesa chi � senza mezzi.

Questi i principi sanciti dalla Cassazione nell'ordinanza n. 32766/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Uno straniero fa presente di aver ottenuto la protezione sussidiaria dal Tribunale, richiesta a cui il Ministero dell'interno ha fatto appello. Il ricorrente quindi si � costituito, avanzando nel contempo istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettata in precedenza dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

La Corte di Appello non statuisce sulla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e anche dopo che la difesa produce autocertificazione da cui risulta che il soggetto non � titolare di beni mobili e immobili la Corte rigetta l'istanza. Decisione che viene opposta, ma che la Corte conferma nuovamente.

Se manca la documentazione necessaria il giudice deve chiederla

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L'immigrato decide quindi di rivolgersi alla Corte di Cassazione innanzi alla quale solleva i seguenti motivi:

  • con il primo motivo contesta la decisione nel punto in cui afferma, nel rigettare l'opposizione, che in atti non era stata presenta una certificazione idonea a consentire la necessaria verifica della sussistenza delle condizioni per ammettere il richiedente al patrocinio gratuito. Affermazione criticabile soprattutto perch� mai la Corte ha sollecitato l'integrazione della documentazione necessaria. La difesa del ricorrente inoltre aveva depositato la documentazione da cui risultava la condizione reddituale dell'assistito con un'autocertificazione depositata, intestata e vidimata dall'Ambasciata nigeriana da cui risultava la mancata presentazione di non aver percepito nel 2016 redditi n� di possedere beni mobili e immobili;
  • con il secondo invece si denuncia la mancata richiesta da parte del giudice dell'opposizione della documentazione mancante, se quella prodotta era ritenuta carente.

L'autocertificazione pu� sopperire all'attestazione consolare

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La Cassazione accoglie il ricorso e cassa l'ordinanza della Corte di Appello perch� i due motivi sollevati, che esamina congiuntamente perch� connessi, sono fondati.

La Corte fa presente che l'art. 94 comma 2 del dlgs n. 25/2008 sul patrocinio gratuito prevede che, se � impossibile per il richiedente produrre la certificazione dell'autorit� consolare competente, che attesta la veridicit� di quanto indicato nell'istanza, per quanto riguarda la sua situazione reddituale, il cittadino di Stati extra UE "la sostituisce, a pena d'inammissibilit�, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione."

Assolutamente rituale la produzione da parte del ricorrente della autocertificazione prodotta nel corso del giudizio di merito a integrazione della precedente, visto che nel procedimento di ammissione al patrocinio gratuito la documentazione pu� essere prodotta anche nella fase di opposizione al provvedimento di rigetto.

La Corte di Appello, ricorda la Cassazione, ha affermato che in giudizio non � stata prodotta alcuna certificazione idonea a dimostrare le capacit� reddituali del richiedente, essa per� non ha chiarito le ragioni per le quali le certificazioni prodotte non erano idonee.

La giurisprudenza chiarisce poi che l'impossibilit� di produrre documenti per lo straniero non deve essere un'impossibilit� assoluta anche perch� una tesi cos� restrittiva finirebbe per negare il gratuito patrocinio a quei soggetti che magari non hanno i mezzi e le possibilit� di sollecitare lo Stato di origine a produrre i documenti necessari.

Sempre la giurisprudenza ha precisato comunque che "Il giudice pu� vagliare l'attendibilit� dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio e rigettare l'istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilit� di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate."

Ora, poich� non c'� alcun riferimento nella decisione impugnata alle due dichiarazioni prodotte dal ricorrente e poich�, anche qualora il rigetto sia frutto di un vaglio delle stesse non sono indicate ragioni logiche che hanno condotto la Corte a ritenerle inidonee, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza cassata.


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