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Data: 16/11/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Abusa del processo chi solleva motivi pretestuosi[Torna su]
Una societ� ricorre in Cassazione, ma motivi sollevati in sede di legittimit� per� tutti dichiarati illegittimi, per questo la Corte condanna la societ� ricorrente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c per temerariet� della lite. Questo quanto sancito dall'ordinanza della Cassazione n. 32031/2021 (sotto allegata). La vicenda processualeUna S.R.L. impugna la sentenza con cui la Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado. Societ� ricorre in Cassazione[Torna su]
Lite temeraria per la S.R.L. che solleva motivi inammissibili[Torna su]
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perch� sono inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso. Il primo � infatti inammissibile perch� sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno chiarito che la societ� aveva ratificato il contratto di prestazione professionale del falsus procurator, manifestando in tal modo la volont� di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto. Inammissibile anche il secondo motivo perch� aspecifico e perch� non tiene conto dell'affermazione della Corte di Appello, ossia che: "Nel caso di specie, il compenso � stato pattuito contrattualmente e l'appellato ha correttamente svolto l'incarico conferitogli e pertanto giustamente ha diritto a ottenere il pagamento dell'eseguita prestazione cos� come contrattualmente pattuita. Inammissibile infine anche il terzo motivo, anch'esso aspecifico, perch� non individua il vizio e in ogni caso la consulenza � stata oggetto di discussione. Il ricorso quindi per la Corte � inammissibile, ma c'� di pi�, la societ� ricorrente deve essere dichiarata responsabile ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c per temerariet� dell'iniziativa giudiziaria stante la pretestuosit� dei motivi sollevati. La Cassazione a tale riguardo ribadisce che "In tema di responsabilit� aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni gi� formulate nell'atto di appello espresse attraverso motivi inammissibili, poich� pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame." Da qui la condanna al pagamento delle spese di lite per � 3000,00 per la soccombenza, a cui vanno aggiunte le spese per il legale di controparte, oltre all'importo di 3000 euro per abuso del processo ai sensi dell'art. 96 comma 3, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso. Leggi anche: - Abuso del processo se il ricorso non ha i requisiti minimi - Abuso del processo: paga 20mila euro chi propone un ricorso in Cassazione del tutto infondato - Frazionare la domanda giudiziale � abuso del processo |
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