Data: 16/11/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Abusa del processo chi solleva motivi pretestuosi

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Una societ� ricorre in Cassazione, ma motivi sollevati in sede di legittimit� per� tutti dichiarati illegittimi, per questo la Corte condanna la societ� ricorrente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c per temerariet� della lite. Questo quanto sancito dall'ordinanza della Cassazione n. 32031/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una S.R.L. impugna la sentenza con cui la Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado.

Societ� ricorre in Cassazione

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  • La S.R.L. per� non si arrende e ricorre in Cassazione sollevando tre motivi con i quali contesta la violazione dell'art. 2320 c.c perch� l'incarico professionale era stato dal socio accomandante che non ne aveva i poteri.
  • Con il secondo lamenta la violazione dell'art. 1372 c.c che disciplina l'efficacia del contratto, perch� il giudice ha omesso di valutare il sinallagma del contratto.
  • Con il terzo infine rileva l'omesso esame della consulenza tecnica di primo grado da cui � emerso che la prestazione svolta da controparte era inferiore a quanto concordato.

Lite temeraria per la S.R.L. che solleva motivi inammissibili

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La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perch� sono inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso.

Il primo � infatti inammissibile perch� sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno chiarito che la societ� aveva ratificato il contratto di prestazione professionale del falsus procurator, manifestando in tal modo la volont� di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto.

Inammissibile anche il secondo motivo perch� aspecifico e perch� non tiene conto dell'affermazione della Corte di Appello, ossia che: "Nel caso di specie, il compenso � stato pattuito contrattualmente e l'appellato ha correttamente svolto l'incarico conferitogli e pertanto giustamente ha diritto a ottenere il pagamento dell'eseguita prestazione cos� come contrattualmente pattuita.

Inammissibile infine anche il terzo motivo, anch'esso aspecifico, perch� non individua il vizio e in ogni caso la consulenza � stata oggetto di discussione.

Il ricorso quindi per la Corte � inammissibile, ma c'� di pi�, la societ� ricorrente deve essere dichiarata responsabile ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c per temerariet� dell'iniziativa giudiziaria stante la pretestuosit� dei motivi sollevati. La Cassazione a tale riguardo ribadisce che "In tema di responsabilit� aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni gi� formulate nell'atto di appello espresse attraverso motivi inammissibili, poich� pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame."

Da qui la condanna al pagamento delle spese di lite per � 3000,00 per la soccombenza, a cui vanno aggiunte le spese per il legale di controparte, oltre all'importo di 3000 euro per abuso del processo ai sensi dell'art. 96 comma 3, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso.

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