Data: 24/11/2021 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Riposo settimanale alla guida e responsabilit� dell'azienda

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Con una innovativa sentenza (n. 175/2021 sotto allegata), il giudice di pace di Ferentino ha rilevato che non sussiste la responsabilit� solidale dell'azienda di trasporti in occasione della violazione degli obblighi relativi al riposo settimanale da parte del conducente, se la stessa dimostra di aver fornito all'autista idonee istruzioni in merito.

Durante il giudizio, infatti, la societ�, assistita dall'avv. Roberto Iacovacci, � riuscita ad offrire prova documentale dell'attivit� di formazione svolta in favore del proprio dipendente in materia di durata massima della guida.

Responsabilit� solidale per violazione tempi di guida

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L'art. 174 del codice della strada prevede una serie di sanzioni per i conducenti che non osservano la normativa relativa alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose.

Tale materia � disciplinata essenzialmente dal regolamento CE n. 561/2006, specificamente richiamato dall'articolo citato.

Una rilevante particolarit� della disciplina in oggetto � rappresentata dalla previsione della responsabilit� solidale in capo all'azienda di trasporti per cui lavora il conducente che ha violato gli obblighi di durata massima della guida (cfr. comma 13 dell'art 174 c.d.s.).

In particolare, a norma del successivo comma 14, l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CE n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, � soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce.

Durata della guida per trasporto e violazione del riposo

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La vicenda sottoposta al vaglio del giudice di pace di Ferentino prende le mosse da un controllo di polizia in occasione del quale veniva elevata al conducente una sanzione amministrativa per violazione della normativa sui tempi di guida e di riposo e in particolar modo per mancata osservanza del prescritto riposo settimanale.

Al riguardo, il giudicante ricordava che, come chiarito dalla circolare n. 300 del 24 marzo 2017 del Ministero dell'Interno in materia di formazione e controllo sull'attivit� dei conducenti, per non incorrere in responsabilit� solidale l'azienda � chiamata a dimostrare nel caso specifico l'attivit� di formazione e controllo svolta a favore dell'autista sanzionato.

Quest'ultimo, infatti, � tenuto a portare con s� la documentazione relativa a tale attivit�, in modo tale da consentire gi� alla Polizia stradale, in sede di accertamento, di non contestare l'addebito anche alla societ�.

Tale documentazione, viene specificato, consiste nelle istruzioni annuali e nell'ultima lettera consegnata all'autista che attesti l'attivit� di controllo su di lui effettuata dall'azienda.

L'azienda non � responsabile se fornisce le istruzioni al conducente

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Ebbene, nella controversia in oggetto l'azienda � riuscita a dimostrare compiutamente l'attivit� di formazione svolta in favore del conducente, il quale era in possesso di apposita "informativa autisti" sui tempi di guida e di riposo e delle istruzioni regolanti il servizio, da lui firmate per presa visione.

In aggiunta, l'azienda ha persino prodotto in giudizio un atto in cui, a seguito della notifica della violazione, aveva chiesto espressamente spiegazioni al conducente, aprendo un procedimento disciplinare a suo carico.

Da tanto si accertava che l'autista aveva agito di propria iniziativa per ridurre i tempi di trasporto in violazione delle norme sui riposi periodici, senza attenersi alle disposizioni fornitegli e senza rimettersi � come avrebbe dovuto fare � alle decisioni della societ� in merito alla gestione del viaggio.

In base a quanto sopra, il giudice di pace di Ferentino escludeva la responsabilit� solidale della societ�, rilevando che la violazione dei limiti previsti dal regolamento CE 561/2006 non fosse imputabile ad una non corretta organizzazione del lavoro da parte dell'azienda.

Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento


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