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Data: 17/11/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Se la moglie � indipendente l'assegno di divorzio non spetta[Torna su]
L'assegno di divorzio non spetta se tra i coniugi sussiste una lieve differenza reddituale, entrambi vivono in case di propriet� e la richiedente � economicamente indipendente. La Cassazione ricorda infatti che l'assegno divorzile ha anche una natura assistenziale, ma se chi lo richiede � autonomo la misura non ha ragione di essere riconosciuta, tanto pi� se, come nel caso di specie, non � emerso neppure un particolare contributo della donna alla formazione del patrimonio comune e di quello del marito.Queste le precisazioni contenute nell'ordinanza della Cassazione n. 31836/2021 (sotto allegata). La vicenda processualeUna donna si rivolge al Tribunale per sentire condannare il marito alla corresponsione in suo favore di un assegno di divorzio. La sua richiesta per� viene rigettata sia in primo grado che in appello. Per la Corte non esistono i presupposti per tale riconoscimento. La moglie � indipendente economicamente, entrambi abitano in case di propriet� e non ci sono prove dello svolgimento di lavoro nero da parte del marito. Il marito ha redditi pi� elevati perch� lavora in nero[Torna su]
Parte soccombente nel ricorrere in Cassazione solleva un unico e complesso motivo in cui fa presente che � errato il disconoscimento da parte della Corte di una differente condizione economica, che � errato l'accertamento dei redditi dei coniugi perch� risalente al tempo della separazione e infine perch� sono stati trascurati elementi probatori importanti da cui emergono le ampie disponibilit� finanziarie del marito, frutto dello svolgimento di lavoro nero e l'onere del mutuo che grava su di lei per l'acquisto della sua abitazione. Non rileva solo la differenza reddituale ai fini dell'assegno di divorzio[Torna su]
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perch� finalizzato a rivisitare le questioni gi� trattate nel merito. Gli Ermellini rilevano inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalla donna, la Corte ha accertato la sua indipendenza economica e le ha negato l'assegno di divorzio proprio perch� questo ha anche una funzione assistenziale, di cui la beneficiaria, nel caso di specie, non ha bisogno. Aspecifica la questione del mutuo e confutati da parte della Corte di merito gli elementi probatori da cui la moglie ha dedotto i maggiori introiti del marito, ossia l'acquisto di una nuova auto, l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'esborso sostenuto per assumere un investigatore privato. Gli stessi, per la Corte Suprema, non rivelano grosse differenze reddituali capaci di giustificare il riconoscimento dell'assegno. Non � emerso inoltre in fase di giudizio un particolare contributo dato dalla donna alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. Non � quindi ammissibile la contestazione relativa al mancato espletamento di un'indagine tributaria, perch� le prove raccolte hanno fornito al giudice elementi sufficienti per decidere sull'insussistenza dei presupposti richiesti per l'attribuzione dell'assegno divorzile. Il potere di disporre o meno indagini tributarie e procedere a un approfondimento istruttorio, ricorda la Cassazione, � un potere discrezionale del giudice, che non � obbligato a procedere in base alle richieste di parte. |
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