Data: 15/12/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Decorsi 5 anni dalla comunicazione stop alle verifiche sulla continuità

[Torna su]

La Cassa può procedere all'accertamento della sussistenza del requisito della continuità dell'esercizio della professione forense entro il termine di 5 anni dall'invio della dichiarazione da parte del professionista e finalizzata a tale controllo. Ha ragione quindi l'avvocato nell'impugnare la delibera con cui la Giunta ha contestato l'assenza del requisito della continuità dell'esercizio della professione in relazione ai redditi di 7 anni prima. Questo quanto emerge dall'ordinanza della Cassazione n. 31754/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un avvocato si rivolge al giudice per chiedere l'annullamento della delibera con cui la Cassa Nazionale di Previdenza Forense ha dichiarato inefficace la contribuzione versata dalla professionista nel 2000, chiedendo l'accertamento della continuità dell'esercizio della professione.

Il Tribunale, così come la Corte di Appello, respingono però la richiesta.

Verifica illegittima dopo 7 anni dall'invio dei documenti reddituali

[Torna su]

La professionista decide così di ricorrere in Cassazione innanzi alla quale solleva tre motivi

  • Con il primo contesta la violazione da parte della sentenza di appello dello Statuto della Cassa, perché ha dichiarato che la Giunta aveva contestato tempestivamente il requisito della continuità dell'esercizio della professione in relazione al 2000 mentre la delibera è intervenuta nel 2007, a distanza cioè di 7 anni.
  • Con il secondo fa presente che la Corte, ai fini del decidere, non ha considerato che la maternità dell'avvocato esonera per due anni consecutivi (compreso quello della nascita) alla prova della continuità dell'attività professionale.
  • Con il terzo infine contesta alla Corte di non aver tenuto conto del fatto che il reddito aveva subito una contrazione proprio per la necessità di accudire e crescere la figlia.

Il diritto alla verifica decade decorsi 5 anni dalla comunicazione

[Torna su]

La Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, precisando prima di tutto che la giunta esecutiva della Cassa può periodicamente procedere "alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata."

La Cassazione però ribadisce che al caso di specie si può applicare quanto già statuito in precedenza per ingegnerei e architetti, ossia che "il termine quinquennale per le verifiche del requisito della continuità nell'esercizio della professione (…) ai fini dell'anzianità dell'iscrizione, ha natura di termine di decadenza, che decorre dalla data in cui il professionista ha presentato la prescritta dichiarazione sostitutiva funzionale all'esercizio della potestà di verifica."

La Cassazione afferma quindi che le verifiche del requisito di continuità dell'esercizio della professione sono soggetti al termine di 5 anni, che decorrono da quando il professionista adempie all'obbligo di comunicazione della dichiarazione che è finalizzata proprio alla verifica da parte della Cassa.

Leggi anche Avvocati: le omesse comunicazioni alla Cassa incidono sulla continuità dell'esercizio della professione


Tutte le notizie