Data: 17/11/2021 11:00:00 - Autore: Angelo Casella

Il contratto

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Il contratto si presenta, sotto un profilo dinamico, come una modificazione delle sfere giuridiche venute a contatto e, sotto un profilo statico, come quadro di tale nuova situazione (v. art. 1372 c.c.: il contratto � "legge fra le parti").

Comunemente, si ritiene che dal contratto sorgano obblighi e diritti come diretta derivazione della "volont� contrattuale", fusione delle volizioni individuali. Questa impostazione presuppone che le si attribuisca un eccezionale valore, cosa che si � fatta o ricorrendo ad un potere istituzionale, o a una sorta di delega statale. Ma si tratta di forzature.
In effetti il contratto, da un punto di vista modificativo (o creativo), non appena � nato che muore e di lui non restano che le vestigia, sia pure di rilevante importanza in quanto regolanti quella che bene � detta esecuzione. Ma non del contratto, bens� delle modifiche cui ha dato luogo.
Non esistono, dunque, contratti ad efficacia continuata. Il contratto � una realt� determinata e immutabile che consiste soltanto in una modificazione delle sfere giuridiche dei contraenti e che si traduce in un loro nuovo status astratto (che pu� certamente articolarsi e configurarsi nei modi pi� diversi).
Ci si pu� chiedere quale imperativit� pu� costringere questa attivit� esecutiva.
Qui, si fa riferimento ad un principio generale di tutela della personalit�, che si riporta al principio "neminem laedere" in quanto si tratta di rispetto della soggettivit� nella nuova configurazione seguita al contratto.
Ovviamente, dopo la contrattazione il principio diviene concreto (determinato nel contenuto) e particolare (determinato nei soggetti). Donde la configurabilt�, come effetto del negozio, di un obbligo preciso, cui corrisponde una posizione attiva, anch'essa concreta e specifica.

Valore della volont�

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Quando il diritto soggettivo ha riferimento economico-patrimoniale (art. 1174 c.c.), concretandosi in una relazione fra persona e "cosa", sorge e permane attraverso e mediante un atto di volont�. Ed � il legame che determina l'inerenza della prima alla seconda.
Ne consegue la "competenza" esclusiva della volont� a disporre dei diritti a contenuto economico. Cosa che non avviene con i diritti "personalissimi" i quali, diretta derivazione della personalit�, sorgono e vivono con questa, del tutto indipendentemente dalla volont� (e questo li rende indisponibili).

La proposta

Di particolare importanza quella manifestazione di desiderio che � qualificata proposta. Si � detto desiderio e non volont� in ragione di alcune specifiche caratteristiche.
Per taluno (Carnelutti e Zanobini, in primis) si tratta di concetti identici. Ma si tratta di un errore. Basti constatare che il primo � fatale, mentre la seconda � libera.
Distinguiamo comunque due forme di desiderio. La prima � una derivazione diretta dei sensi. La seconda, una attrazione sorgente da una comparazione razionale. Entrambe sono derivazioni della sensibilit� in senso lato, intesa cio� come anello di congiunzione tra soggetto e mondo esterno.
Considerazione, questa, che consente di chiarire come la c.d. "causa naturale" del contratto (ovvero il fine che l'agente si propone si conseguire), non inerisce al contratto bens� alla proposta, identificandosi con i motivi che lo spingono alla conclusione del (futuro) contratto e che potr� avre rilievo per l'eventuale ricerca di una "culpa in contrahendo" e per il concetto di "fraudem legis".
Ora, la richiamata comparazione razionale pu� condurre sia a una manifestazione di desiderio, sia ad una di volont�.
La differenza sta in ci� che, mentre quest'ultima pu� inerire al suo oggetto, senza incontrare che ipotetici ostacoli naturali, il desiderio � volont� qualificata appunto dalla natura dell'ostacolo che incontra: una soggettivit� fonte di una volont� esclusivamente "competente" circa il risultato cui mira.
L'eguaglianza dei soggetti comporta l'impossibilit� della prevalenza di una volont� sull'altra. Ed in tal senso la volont� rimane al livello di desiderio.
Rimane comunque il fatto che la determinazione all'espressione del desiderio consegue comunque ad una volizione vera e propria.
Vediamo: il soggetto trova una res nullius e se ne appropria. La sua volont� non conosce impedimenti. Se la cosa, per�, inerisce ad altro soggetto, � necessario che la volont� del primo passi attraverso quella del secondo, rendendola conforme alla propria.
E, per l'appunto, ci� accade necessariamente per ogni contratto costituendo, questa tensione dinamica insita nel rapporto di eguaglianza tra i soggetti, il perno motore, la stessa ragion d'essere del contratto, una delle sue principali caratteristiche, unitamente a quella che, gi� a questo punto, pu� qualificarsi come suo effetto: la contrapposizione delle posizioni attive e passive cui d� luogo.
E' necessario sottolineare che la manifestazione di desiderio, come tale, implica necessariamente una ben definita direzione verso un destinatario, in quanto postula in quest'ultimo la potenziale capacit� specifica di farle raggiungere il fine cui mira.

La complessit� della proposta

Sul piano psicologico, la proposta evidenzia una complessit� i cui elementi non sono facilmente determinabili, disperdendosi nei contingenti interessi del soggetto.
Sul piano astratto, invece, questa molteplicit� si riduce ad una interessante duplicit�.
Che l'espressione di desiderio (come abbiamo chiamato sinora la proposta) si diriga ad altra volont� e non direttamente alla cosa desiderata, chiarisce che detta manifestazione debba ricomprendere una "proposta" di volizione al relativo destinatario affinch� "liberi" l'utilit� desiderata.
Essa dunque significa invito a quest'ultimo affinch� emetta una manifestazione di volont� conforme alla propria, svincolando l'oggetto desiderato.
Poich� normalmente � raro ottenere utilit� senza darne, la proposta di volont� altrui sar� accompagnata da una proposta di volont� propria. Anche questa, come l'altra, concreta, cio� riferita ad una utilit� specifica di cui essa dispone e da sacrificare per avere quella desiderata. In tal caso la proposta sar� di triplice contenuto.
In tale ipotesi, le volizioni che danno vita alla volont� contrattuale, sono unite da un legame di giustificazione reciproca. Ciascuna volont� trova la sua ragion d'essere nell'elemento che l'altra le offre e in ci� consiste il contrattuale "nesso sinallagmatico" .
Possono presentarsi casi, come nel mandato oneroso, nei quali, intervenuto il consenso sull'oggetto del contratto, da cui sorgono limitazioni unilaterali, le parti pattuiscono poi una prestazioni a carico di chi riceve l'utilit� oggetto del primo negozio.
In tal caso, si � in presenza di due pattuizioni sostanzialmente distinte a carattere obbligatorio unilaterale, ognuna dotata di causa sua propria.
Ne consegue che, non essendo le singole limitazioni l'una in funzione dell'altra, si rende inammissibile l'azione di risoluzione per inadempimento.

Dinamica della proposta

Abbiamo visto che ci� che determina il sorgere della proposta (e come tale la giustifica) � la presenza di una volont� istituzionalmente eguale perch� emanazione di una personalit� identica.
Per questo abbiamo affermato che il desiderio non � che la volont� qualificata dalla natura dell'ostacolo che incontra.
Ed � per tale motivo che l'individuo si industria di rendere la volont� altrui conforme alla propria. Questa eguaglianza dei soggetti operanti nel quadro negoziale, � il centro motore su cui si basa l'intera dinamica della proposta e quindi l'intera figura contrattuale.

L'accettazione

La situazione nuova, creata per l'accettante dalla proposta, si concretizza per lui in una proposta di volont� che, se stimola un suo giudizio positivo, da luogo ad una manifestazione che incontra ed aderisce alla proposta.
Anche l'accettazione � complessa e quasi sempre duplice (triplice nei contratti sinallagmatici). Infatti, anche qui, la volont� si scinde in due formazioni. Una va ad incontrare l'altrui manifestazione di desiderio che, cos� soddisfatta la propria condizione, evolve in volont� pura appropriandosi del proprio oggetto. L'altra, che strutturalmente corrisponderebbe nella proposta a quella che abbiamo chiamato proposta di volizione altrui, � atto avente valore puramente interno e mediante il quale si "libera" l'utilit� desiderata dal proponente e che viene appunto a fondersi con la manifestazione di desiderio di questi, rendendola di volont�.
Da notare che la volizione diretta alla accettazione non trova l'ostacolo della volont� altrui, cio� � volont� pura e non desiderio.
L'accettazione, incontrandosi con la manifestazione di desiderio (la proposta) la trasforma in manifestazione di volont�, fondendosi con essa a formare la c.d. volont� contrattuale.
Si tratta di una immagine retorica che sta ad indicare l'identit� delle volizioni delle parti: non vi � una volont� comune nella quale si cristallizzano le volizioni individuali e che costituirebbe il fondamento obbligatorio del contratto.
Le singole manifestazioni di volont�, esplicate in modo identico tra loro, in quello stesso momento cessano di esistere come tali e ne resta solo, compresa nell'ambito dell'individualit� della controparte, la semplice struttura formale che, per l'appunto, conferisce alla personalit� quella configurazione al cui rispetto le parti sono tenute.

Conclusioni

Sul piano concreto, l'accordo contrattuale � occasionato dalla presenza di utilit� oggetto dell'interesse dei singoli, ma ricomprese in personalit� altrui.
Ci� determina l'esigenza di rendere la volont� del detentore dell'utilit�, conforme a quella di chi la desidera.
Ecco dunque la proposta della volizione altrui che incontra nell'accettazione la volont� di liberare l'utilit� appetita.
Nel caso di beni materiali, avverr�, a complemento, la traditio del possesso.
Apparentemente pi� complessa la situazione nel caso di contratti che impongono obbligazioni di fare, poich� l'utilit� "liberata" deve ancora giungere ad esistenza. Ma anche in tal caso la volont� del proponente passa attraverso quella dell'accettante per raggiungere il proprio fine e l'accettante si obbliga al passaggio materiale della utilit� dalla coerenza alla propria personalit�, a quella altrui.
Il risultato, dunque, dell'accordo contrattuale, conformemente al suo movente particolaristico, � specifico e singolare per ciascuna parte.
Il contratto, cio�, non � che il mezzo per la esplicazione di finalit� individuali.
Ed � ci� che lo distingue dall'accordo normativo.

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