Data: 21/11/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Guida senza documenti e certificati

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Il decreto infrastrutture introduce una novità davvero molto importante, attraverso la modifica dell'art. 180 del Codice della Strada. Questo articolo intitolato "Possesso dei documenti di circolazione e di guida" al comma 1 prevede infatti che per poter condurre veicoli a motore, il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

  • la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione;
  • la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, in presenza delle ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2 (guida di veicoli consentito oltre l'età prevista);
  • l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b) e un documento personale di riconoscimento;
  • il certificato di assicurazione obbligatoria.

Invito a presentarsi per esibire i documenti

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Questi documenti rappresentano infatti il corredo obbligatorio che è sempre opportuno conservare e avere sempre con sé.

Il comma 8 prevede inoltre che "Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731."

Niente invito se i documenti sono consultabili nelle banche dati

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Con il decreto infrastrutture però questa regola cambia in parte grazie all'aggiunta di una disposizione al comma 8 dell'art. 180. La nuova disposizione prevede infatti che "L'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione."

Insomma solo se l'esistenza dei documenti non può essere accertata attraverso la consultazione delle banche dati al momento della contestazione è possibile ricevere l'invito a presentarsi presso gli uffici. In caso contrario la verifica dei documenti può avvenire direttamente da parte degli agenti accertatori senza ulteriori passaggi.


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