|
Data: 21/11/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Guida senza documenti e certificati[Torna su]
Il decreto infrastrutture introduce una novità davvero molto importante, attraverso la modifica dell'art. 180 del Codice della Strada. Questo articolo intitolato "Possesso dei documenti di circolazione e di guida" al comma 1 prevede infatti che per poter condurre veicoli a motore, il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
Invito a presentarsi per esibire i documenti[Torna su]
Questi documenti rappresentano infatti il corredo obbligatorio che è sempre opportuno conservare e avere sempre con sé. Il comma 8 prevede inoltre che "Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731." Niente invito se i documenti sono consultabili nelle banche dati[Torna su]
Con il decreto infrastrutture però questa regola cambia in parte grazie all'aggiunta di una disposizione al comma 8 dell'art. 180. La nuova disposizione prevede infatti che "L'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione." Insomma solo se l'esistenza dei documenti non può essere accertata attraverso la consultazione delle banche dati al momento della contestazione è possibile ricevere l'invito a presentarsi presso gli uffici. In caso contrario la verifica dei documenti può avvenire direttamente da parte degli agenti accertatori senza ulteriori passaggi. |
|