Data: 18/11/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Regolamento da annullare se non garantisce la parit�

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Va annullato il regolamento adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri che, in piena pandemia, nel disporre il sistema di votazione telematico per l'elezione dei membri dei consigli locali, non ha introdotto anche norme necessarie a garantire la parit� uomini-donne all'interno degli organi rappresentativi. Vero che non � obbligatorio prevedere in ogni disciplina elettorale meccanismi per garantire la parit� di genere, ma non si pu� neppure attendere che sia il legislatore a provvedere. Il CNI ha infatti il potere regolamentare per prevedere una disciplina rispettosa degli articoli 3 e 51 della Costituzione. Questo in sintesi quanto affermato dal TAR Lazio nella sentenza n. 11023/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

L'Ordine degli Ingegneri di Roma ricorre al TAR contro il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri per chiedere l'annullamento del Regolamento del CNI, approvato dal Ministero della Giustizia prot. n. 3677 del 3.2.2021, recante la "procedura di elezione con modalit� telematica da remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri" e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Per l'Ordine ricorrente il regolamento impugnato � illegittimo perch� viola "il principio costituzionale di pari opportunit� e parit� di genere all'interno degli organi di rappresentanza e autogoverno della professione degli ingegneri." L'Ordine rileva che n� il DPR 169/2005, che disciplina la procedura di elezione degli ordini territoriali, n� il regolamento elettorale contengono al loro interno disposizioni in materia di contrasto alla parit� di genere, violando cos� l'art. 51 della Costituzione e cui la PA deve improntare la propria azione.

In subordine il Consiglio ricorrente afferma che il Regolamento dovrebbe essere annullato per illegittimit� del DPR n. 169/2005 per contrasto con gli articoli 51 e 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede meccanismi idonei a garantire un'equa rappresentanza di genere.

Per il Ministero e il CNI spetta al legislatore intervenire

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Il Ministero e il Consiglio Nazionale chiedono il rigetto del ricorso sostenendo che nel regolamento dedicato alle elezioni telematiche non era possibile occuparsi di aspetti ulteriori. Il Consiglio per� fa presente di avere interesse all'attuazione della parit� di genere nelle elezioni per il rinnovo dei consigli e di avere, per questo, chiesto pi� volte al Governo d'intervenire in materia con la modifica del DPR n. 169/2005, senza per� ricevere un riscontro alle proprie richieste. Fondamentale inoltre in materia l'intervento della Corte Costituzionale.

Anche il CNI ha il potere di garantire la parit� di genere

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Il TAR ritiene il ricorso fondato nel merito per diverse ragioni. Vero che "non pu� dirsi esistente un obbligo generalizzato, costituzionalmente imposto, di inserire all'interno di qualsiasi disciplina elettorale riguardante la composizione di organi amministrativi su base elettiva un meccanismo "correttivo" con finalit� di parit� di genere. La funzione promozionale e di riequilibrio tra i generi dell'art. 51 della Costituzione risponde, infatti a una diversa finalit�, che � quella di chiedere ai soggetti che operano nell'ordinamento giuridico di valutare la necessit�, tenuto conto del contesto normativo, sociale e storico di riferimento, se inserire o meno un siffatto meccanismo e, in caso affermativo, di graduarne l'incisivit� a seconda del grado sotto rappresentanza del genere femminile riscontrato."

Il TAR sottolinea per� come non si possa scaricare solo sul legislatore la responsabilit� di garantire la pari opportunit� nelle cariche, anche il Consiglio Nazionale ha infatti ha il potere di regolamentare la materia in modo rispettoso anche della sostanza, senza porsi in contrasto con l'art. 51 della Costituzione.

Per il TAR non � ammissibile "che l'esercizio da parte del Consiglio Nazionale di un potere regolamentare in materia elettorale - nel silenzio del legislatore ordinario e a fronte dell'inerzia dell'esecutivo a integrare il DPR n. 169/2005 - possa prescindere dal rispetto dell'art. 51 della Costituzione. Ci� contrasta, oltre che con il surriferito obbligo di conformare l'azione amministrativa, in tutti i suoi livelli, al rispetto dei principi di parit� di genere, anche con lo stesso art. 31 del d.l. n. 137/2020, di cui � necessaria una esegesi in chiave costituzionalmente orientata".

La norma che riconosce al Consiglio Nazionale il potere di derogare il DPR 169/2005 per adeguare il sistema elettorale alla modalit� telematica, non gli impedisce d'introdurre anche regole per tutelare la parit� di genere.

Il testo adottato dal Consiglio Nazionale quindi � viziato perch� viola il principio della parit� di genere per cui deve essere annullato, salvo l'obbligo del CNI di adottare un regolamento che preveda meccanismi idonei a scongiurare la sotto rappresentanza delle donne nei propri organi elettivi.


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