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Data: 20/11/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Le spese universitarie sono "ordinarie"[Torna su]
Le spese universitarie non possono essere qualificate come "straordinarie" perché non presentano i caratteri della imprevedibilità e straordinarietà richieste per ritenerle tali. Esse sono infatti spese ordinarie perché rientrano nel regime ordinario di vita dei figli. Si tratta di somme preventivabili, che si ripetono e che possono integrare l'assegno di divorzio da riconoscere all'ex coniuge con cui il figlio maggiorenne e non autosufficiente convive. Le spese per le tasse, l'alloggio e i libri si possono in effetti conoscere in anticipo con un mero calcolo matematico. Queste le precisazioni contenute nell'ordinanza della Cassazione n. 34100/2021 (sotto allegata). La vicenda processualeLa sentenza di secondo grado, sovvertendo la decisione di primo, riconosce in favore del figlio maggiorenne ma non autosufficiente un assegno di 850 euro mensili da corrispondergli direttamente e nega alla ex moglie l'assegno divorzile. Per la Corte la donna non ha dimostrato la mancanza di mezzi adeguati e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive. La decisione invece con cui la Corte ha deciso di corrispondere direttamente al figlio l'assegno di mantenimento è stata assunta non solo perché normativamente previsto dall'art. 337 septies c.c. ma anche perché in questo modo il ragazzo può sottrarsi ai conflitti tra genitori. Errato considerare le spese universitarie "straordinarie"[Torna su]
La donna però ricorre in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello:
Le spese universitarie possono integrare l'assegno perché ordinarie[Torna su]
La Corte inizia l'analisi del ricorso dal secondo motivo del ricorso, ritenendolo fondato e quindi da accogliere. La Corte d'Appello in effetti non ha dato la giusta rilevanza alle spese sostenute dalla donna per l'abitazione nel decidere di negarle l'assegno di divorzio. Fondato per la Corte anche il terzo motivo perché in effetti è già stato chiarito che non può essere corrisposto direttamente al figlio il mantenimento dovuto dal genitore separato o divorziato, ma non convivente, se non ne fa richiesta diretta l'avente diritto. Non rileva infatti in tal senso una mera richiesta informale del figlio al giudice, dovendo procedersi con domanda rituale. Fondato anche il motivo sulla qualificazione delle spese universitarie. Come già chiarito, le spese straordinarie sono quelle connotate da imprevedibilità e imponderabilità, che esulano dal regime ordinario di vita dei figli. La Cassazione precisa al riguardo e più in dettaglio che "gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi, nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento e altro". Nel caso quindi di rottura del vincolo matrimoniale per ottenere le spese ordinarie è necessario allegare documenti in grado di quantificare con un'operazione aritmetica, le somme da sostenere per le spese universitarie. Assorbito il primo e il quinto motivo, accolti il secondo il terzo e il quarto, con rinvio alla Corte in diversa composizione per procedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. |
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