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Data: 09/12/2022 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Riforma ergastolo ostativo[Torna su]
Con il decreto soprannominato "Rave party" n. 162/2022 (sotto allegato) il Governo Meloni ha confermato anche il Testo unificato sull'ergastolo ostativo che la Camera dei deputati aveva approvato giovedì 31 marzo 2022. Si ricorda che la riforma dell'ergastolo ostativo è frutto delle sollecitazioni della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario e della Corte di Giustizia UE, che ha dichiarato il contrasto della disciplina dell'istituto con l'art. 3 della Cedu. Vediamo quindi quali sono le modifiche più importanti apportate alla disciplina dell'ergastolo ostativo attraverso la modifica dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, dell'art. 2 del dl n. 152/1991 convertito nella legge 203/1991 e dell'art. 25 della legge n. 646/1982. Benefici anche per chi non collabora con la giustizia[Torna su]
Le modifiche più rilevanti all'istituto dell'ergastolo ostativo iniziano dalla modifica dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario contenuto nella legge n. 354 del 1975. Il comma 1 bis viene sostituito interamente disponendo che i benefici contemplati dal comma 1 della norma, ossia l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione potranno essere concesse anche ai detenuti e agli internati che non collaborino con la giustizia a condizione che:
Concessione dei benefici e pareri del PM[Torna su]
Il giudice, prima di decidere sull'istanza per la concessione dei benefici, deve chiedere il parere:
Il giudice acquisisce inoltre informazioni da parte dalla direzione dell’istituto in cui l’istante è detenuto o internato e dispone, nei suoi confronti, nei confronti degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali, sul tenore di vita, sulle attività economiche eventualmente svolte e sulla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Pareri, informazioni ed esiti degli accertamenti sono resi entro 60 giorni dalla richiesta. Il termine può essere però prorogato di ulteriori 30 giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti. Nell'ipotesi in cui, dai suddetti accertamenti emergano collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, o sussiste il pericolo del ripristino di tali collegamenti, il condannato è onerato dal fornire prove contrarie al riguardo. Liberazione condizionale e art. 4 bis L. n. 354/1975[Torna su]
I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'art. 4-bis della legge n. 354/1975, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso art. 4-bis commi 2, 2 bis e ter. Fermi restando poi i requisiti e i limiti di pena di cui all'art. 176 c.p ai fini della concessione della liberazione condizionale e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 304/1982 (che prevede il riconoscimento della liberazione condizionale al detenuto che durante l'esecuzione della pena tenga un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento), i soggetti condannati al 4 bis "non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all’ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354." Leggi anche la guida Ergastolo ostativo |
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