Data: 09/12/2021 06:00:00 - Autore: Giovanni Moscagiuro

Prevenzione e risoluzione conflitti giurisdizione procedimenti penali

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Gi� il 30 novembre 2009 il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, col proposito di prevenire eventuali violazioni del principio del ne bis in idem favorendo una pi� stretta cooperazione tra le autorit� competenti di due o pi� Stati membri che seguano un determinato procedimento penale.
Cio', al fine di consentire una pi� agevole ed efficiente amministrazione della giustizia, secondo il predetto obiettivo di cooperazione, � stato espresso l'obbligo per l'autorit� di uno Stato membro, che abbia fondati motivi di ritenere che stia procedendo per fatti in ordine ai quali sussista un procedimento parallelo in altro Stato membro, ad entrare in contatto con la corrispondente autorit� straniera per avere conferma dell'esistenza di tale procedimento parallelo.
Successivamente alla fase dell'instaurazione del contatto, le autorit� devono � secondo la decisione 2009/948/GAI � individuare la soluzione pi� congeniale per evitare un'inutile duplicazione dei procedimenti, promuovendo consultazioni dirette, finalizzate al raggiungimento di una intesa atta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli, soluzione che pu� condurre al trasferimento del procedimento e quindi alla fisiologica concentrazione di entrambi i procedimenti penali in un unico Stato.

Terzo pilastro dell'Unione Europea

Il modello di cooperazione giudiziaria, cosiddetto "Terzo pilastro dell'Unione Europea" fino all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che emerge dall'analisi delle fonti � e in maniera peculiare dalla decisione quadro 2009/948/GAI � � sicuramente compatibile coi precetti fondamentali degli ordinamenti giudiziari degli Stati membri.
Il meccanismo del trasferimento dei procedimenti da uno Stato membro all'altro non pone in discussione il principio del giudice naturale precostituito per legge (ex art. 25, comma 1, Cost.), poich� l'eventuale accoglimento della richiesta determinerebbe l'arresto del procedimento dinanzi all'autorit� giudiziaria italiana, attraverso l'insorgere di una condizione di improcedibilit� (ex art. 345 c.p.p.) o di un difetto di giurisdizione per tale causa (ex art. 20 c.p.p.), con conseguenze irrilevanti rispetto alla tenuta della garanzia costituzionale il cui contenuto � rivolto a disciplinare le competenze dei giudici all'interno dell'ordinamento e non anche del coordinamento fra le varie giurisdizioni dell'Unione Europea.

I criteri determinanti

Pertanto, pu� ritenersi pacifico che i criteri determinanti che debbano essere preliminarmente presi in considerazione siano:
  1. il luogo in cui � stato prevalentemente commessa la condotta-reato,
  2. il luogo in cui si sono registrati il maggior numero di danni,
  3. il luogo di residenza del soggetto nei cui confronti si procede e la possibilit�
E' stato cos� per il caso "Skenden", anche conosciuto come "Cime Bianche", che ha per oggetto un'organizzazione criminale composta in prevalenza da cittadini albanesi tutti indagati per i reati di cui agli artt. 73 � 74 d.P.R. 309/90, capeggiata da tale T.A. � gi� indagato dalla A.G. francese e da questa sottoposto a restrizione della libert� personale.

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