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Data: 23/11/2021 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Coincidenza aerei e risarcimento del danno[Torna su]
Con una innovativa sentenza, il giudice di pace di Piazza Armerina (Enna), Dott. Ivana R. M. Marrella, con la sentenza n. 90/2021 (sotto allegata) ha ritenuto che il diritto al rimborso e al risarcimento del danno per la perdita di coincidenza del volo sia da riconoscere anche nel caso in cui i due voli aerei non siano stati prenotati nell'ambito di un unico contratto. Il provvedimento rappresenta un'importante novità nell'ambito della tutela risarcitoria dei passeggeri aerei e potrebbe aprire la strada ad un'ampia serie di casi simili. Rimborso volo per perdita coincidenza[Torna su]
A molti può essere capitato di perdere la coincidenza di un volo a causa del ritardo del primo volo, che non consente di imbarcarsi in tempo nell'aeroporto di scalo intermedio. In tali casi, è generalmente previsto che la compagnia aerea con cui il passeggero aveva concluso il contratto di trasporto comprensivo dei vari voli, fino alla destinazione finale, sia tenuta a rimborsare i clienti in caso di ritardi o cancellazioni che determinino la perdita della coincidenza tra i vari aerei prenotati. Il diritto al rimborso e al risarcimento del danno, in particolare, viene ormai pacificamente riconosciuto anche nel caso in cui i vari voli oggetto di unica prenotazione siano in concreto operati da vettori diversi. L'aspetto decisivo, infatti, è che i voli siano stati acquistati con un unico contratto presso una compagnia aerea. Non è quindi richiesto, ai fini del riconoscimento del rimborso, che la compagnia con cui è stato stipulato il contratto operi effettivamente tutti i voli da esso contemplati, potendo invece avvalersi di velivoli di altre compagnie per coprire una o più tratte del viaggio complessivo. Adesso, questa sentenza del giudice di pace di Piazza Armerina si spinge anche oltre, arrivando a ritenere che il diritto al rimborso e al risarcimento del danno sussista anche quando i voli non solo siano operati da diverse compagnie, ma siano anche stati prenotati con due diversi contratti di trasporto. Ritardo coincidenza e risarcimento anche senza unico contratto[Torna su]
La vicenda riguarda il caso di due passeggeri che avevano prenotato un volo dall'estero verso Roma con lo scopo di fare un semplice scalo nella capitale. Da qui, infatti, si sarebbero immediatamente imbarcati su un altro aereo, che li avrebbe portati verso la loro destinazione finale. Per far ciò, ciascun passeggero aveva effettuato due distinte prenotazioni presso due diverse compagnie aeree: una avrebbe operato dall'aeroporto di partenza fino a Roma e l'altra dalla capitale fino alla destinazione finale. Non vi era, pertanto, un unico contratto di trasporto. Accadeva, poi, che il primo volo veniva cancellato. Risultava perciò impossibile, per i viaggiatori, raggiungere lo scalo intermedio in tempo per imbarcarsi sul secondo volo della tratta. Insomma, i due perdevano la coincidenza aerea, subivano i conseguenti disagi ed erano costretti ad acquistare un nuovo biglietto aereo. Per questo motivo, convenivano successivamente in giudizio la compagnia, per chiedere il rimborso dei nuovi biglietti acquistati e il risarcimento del danno per perdita della coincidenza aerea. Rimborso mancata coincidenza con due prenotazioni distinte[Torna su]
La compagnia si difendeva in giudizio sostenendo di dover rimborsare solo la somma corrispondente allo spostamento dall'aeroporto di partenza fino allo scalo intermedio, poiché la perdita di coincidenza non era a lei imputabile, essendo stato il volo verso la destinazione finale prenotato nell'ambito di un diverso contratto concluso con un altro vettore. Al riguardo, il giudice richiamava la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che, con sentenze C-274/16 e C-502/18, aveva affermato che la perdita della coincidenza è equiparabile, quanto alle conseguenze risarcitorie, al negato imbarco, a condizione che i due voli fossero stati prenotati con uno stesso contratto e indipendentemente dal fatto che fossero poi operati dallo stesso vettore o da vettori diversi. Ebbene, il giudice di pace di Piazza Armerina, sul presupposto che la Corte di Giustizia Europea non ha mai escluso (sebbene non abbia mai espressamente esteso) la possibilità di applicare tale disciplina anche alle ipotesi in cui i vari voli riferibili ad un unico viaggio siano stati prenotati con contratti diversi presso diverse compagnie aeree, ha ritenuto di poter ritenere sussistente il diritto dei passeggeri al risarcimento del danno anche in tale ipotesi. Ciò a condizione che i viaggiatori non abbiano imprudentemente prenotato la partenza del secondo volo per un orario troppo a ridosso di quello di arrivo previsto del primo volo. La compagnia aerea veniva, pertanto, condannata al risarcimento del danno per il rimborso dei biglietti e al pagamento delle spese di giudizio. Tale decisione veniva adottata al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra situazioni del tutto analoghe. Ne emerge, pertanto, che l'aspetto da tenere in considerazione è, in definitiva, il ritardo nell'arrivo alla destinazione finale. Si ringrazia l'avv. Michele Guglielmo Calcagno per il cortese invio del provvedimento |
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