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Data: 29/11/2021 06:00:00 - Autore: Tullio Facciolini![]() La disciplina del processo di esecuzione, in quanto costituisce un aspetto dell'attività giurisdizionale, deve essere coordinata con i principi ispiratori dell'ordinamento giuridico e con le disposizioni generali, dettate dal libro I del codice di procedura civile [2]. A differenza di quanto accade per il processo di cognizione, la possibilità di applicare le disposizioni generali al processo di esecuzione richiede una specifica indagine volta a verificarne caso per caso la compatibilità o a realizzarne l'adattamento [3]. Il processo esecutivo consente di realizzare, in modo pieno, la volontà che risulta da un accertamento giurisdizionale o non giurisdizionale, facendo sì che il bene riconosciuto venga conseguito. Non sono idonee a fondare un processo esecutivo le sentenze costitutive o le sentenze di mero accertamento.
È, invece, adatto un diritto riscontrato in via giudiziale e che costituisce l'esito di un processo di cognizione. O un diritto riconosciuto con una modalità diversa dal giudizio, un atto stragiudiziale. Il processo di esecuzione forzata ha una sua autonomia rispetto al processo di cognizione e si introduce mediante una domanda specifica rivolta agli organi esecutivi, indirizzata a richiedere la tutela giurisdizionale esecutiva. Per approfondimenti vai alle guide:
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