Data: 23/11/2021 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Inps, cassa Covid gratuita sino al 31 dicembre 2021

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Cassa Covid gratuita sino al 31 dicembre 2021 per le imprese che fuoriescono dal perimetro della Cigo. I datori di lavoro che dovranno interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza pandemica, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 potranno richiedere altre 13 settimane di Cigd o assegno ordinario senza pagamento di alcun contributo addizionale. A chiarirlo è l'Inps, nel messaggio n. 4034/2021 (in allegato) nel quale vengono formulate le prime istruzioni per l'invio delle domande in attesa della pubblicazione della relativa circolare attuativa.

Cassa Covid, i datori di lavori

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Le indicazioni riguardano i datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarieta? bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonche? a quelli che ricorrono alla Cigd. Nel caso in cui non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato "decreto Sostegni", non sara? possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali. In particolare, per le misure di sostegno al reddito (ASO/CIGD) introdotte dal "decreto Fiscale", non e? previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti.

Si fa presente, altresi?, che - fino al 31 dicembre 2021 - resta parallelamente operante la disposizione di cui al richiamato articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41/2021; resta inteso che non possono essere autorizzati trattamenti di cui al citato articolo 8 del "decreto Sostegni" per periodi sovrapposti, anche parzialmente, a quelli richiesti ai sensi del decreto- legge n. 146/2021.

Cassa Covid, i lavoratori destinatari delle tutele

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I trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga previsti dal medesimo comma nonche? quelli disciplinati dal successivo comma 2 troveranno applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 146/2021).

Riguardo a tale requisito soggettivo del lavoratore (data in cui il dipendente deve risultare in forza presso l'azienda richiedente la prestazione), si specifica che nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto gia? precisato dall'Istituto in materia.

Si precisa ancora che la concessione dell'assegno ordinario (che sospende e sostituisce l'assegno di solidarieta? gia? in corso) puo? riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarieta?, a totale copertura dell'orario di lavoro.

Nello specifico dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga il "decreto Fiscale" non ha modificato la disciplina di riferimento per la richiesta dei trattamenti in parola. Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate, potranno inviare domanda come "Deroga Plurilocalizzate" esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con piu? unita? produttive, trasmetteranno invece domanda come "Deroga INPS" (non plurilocalizzate).

Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga previsti dal decreto-legge n. 146/2021 e relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:

"COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Trento";

"COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Bolzano".

Cigo, datori di lavoro delle industrie tessili

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Per il trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all'emergenza epidemiologica in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili sono riconosciute nove settimane aggiuntive di CIGO COVID-19 nel periodo temporale dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. I datori di lavoro sono identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15. Questi datori, in deroga alla normativa post-covid, avevano già ottenuto una estensione della CIGO COVID di 17 settimane tra il 1° luglio 2021 ed il 31 ottobre 2021 con il dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis). L'opzione per la Cigo Covid-19 è ammessa anche ai datori di lavoro che al 22 ottobre 2021 avessero in corso una Cigs e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica.

Cigs Covid-19, le domande

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L'Inps, per la presentazione delle domande, ha inserito la causale "COVID 19 - DL 146/2021" e "COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS". Restano uguali i termini di trasmissione delle istanze che dovranno dunque essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Lo stesso restano fermi i termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti: in caso di pagamento diretto, il datore di lavoro dovrà inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, pagamento della prestazione e oneri connessi restano a carico del datore di lavoro inadempiente.


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