Data: 24/11/2021 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Vecchi crediti, si riapre la partita Iva

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L'erede del professionista deceduto dovrà chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita IVA che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini Iva. A stabilirlo è l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 785 del 2021 (in allegato).

Entrate, morte del professionista e chiusura dei rapporti

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Il quesito arriva alle entrate dall'erede di un avvocato, che a un anno dal decesso vedeva emergere «posizioni creditorie residue e sono stati raggiunti degli accordi per il relativo pagamento». L'istante chiede chiarimenti in merito alle modalità di assolvimento dell'IVA per le operazioni poste in essere dal professionista deceduto nei confronti di clienti titolari di partita Iva e clienti non soggetti passivi ai fini Iva.

Le Entrate, nella risposta, si soffermano sul momento in cui si verifica la cessazione dell'attività, quindi nel momento in cui si esauriscono tutte le operazioni, ulteriori rispetto alle prestazioni professionali. E non quando queste ultime vengono interrotte. Servirà dunque concludere le operazioni dirette a definire i rapporti giuridici pendenti, nello specifico quelle che riguardano crediti strettamente connessi allo svolgimento dell'attività professionale. Si verifica la cessazione quando il professionista chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali, e non quando interrompe l'attività. In presenza di fatture da incassare o di prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto fino a quando non viene incassata l'ultima parcella.

La sentenza della Cassazione n. 8059/2016

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Nell'illustrare la situazione, l'Agenzia delle Entrate fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione numero 8059 del 21 aprile 2016, secondo la quale «Il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione» poiché «il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati con la materiale esecuzione della prestazione, giacché, in doverosa aderenza alla disciplina Europea, la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, non l'evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione».

Dunque, considerato che il fatto generatore del tributo Iva e, dunque, l'insorgenza della relativa imponibilità va identificato con la materiale esecuzione della prestazione, né consegue che qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l'obbligo si trasferisce agli eredi che dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius.


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