Data: 24/11/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Funzione perequativo - compensativa dell'assegno di divorzio

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L'assegno divorzile ha una funzione assistenziale ma anche perequativo - compensativa per compensare le rinunce fatte durante il matrimonio dal coniuge pi� debole economicamente. Nella vicenda posta all'attenzione della Cassazione, la Corte di Appello ha negato l'assegno di divorzio alla ex moglie perch� non ha fatto corretta applicazione dei principi suddetti e ha trascurato di considerare il sacrificio delle aspettative di carriera della moglie e l'apporto della stessa alla vita familiare e alla formazione dei patrimoni singoli e di quello comune. Questo quanto emerge dalla lettura dell'ordinanza della Cassazione n. 35706/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

La Corte di Appello riforma in parte la decisione di primo grado e nega alla ex moglie, ritenuta economicamente autosufficiente, il diritto all'assegno di divorzio, ritenendo irrilevante comunque, ai fini della decisione, quanto emerso dalla relazione investigativa da cui � emersa la relazione della donna con un terzo.

Travisate le prove sull'autonomia economica

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La donna nel ricorrere in Cassazione contro la decisione del giudice dell'impugnazione solleva i seguenti motivi:

  • con il primo rileva la nullit� della sentenza perch� la Corte ha ritenuto erroneamente utilizzabili ai fini del decidere i documenti nuovi prodotti dall'ex nel giudizio di secondo grado;
  • con il secondo lamenta la negazione del diritto all'assegno a lei spettante per il contributo dato alla conduzione della famiglia e alla formazione del reddito comune e di ciascuno;
  • con il terzo invece contesta alla Corte di non avere tenuto conto, travisando i documenti prodotti, del fatto che la stessa non � pi� giovanissima, avendo compiuto 46 anni e di avere difficolt� nel reperire una nuova occupazione sia a causa della crisi del settore dell'abbigliamento che del contesto di appartenenza.

Assegno divorzile per rinunce e contributo alla vita familiare

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La Corte rigetta il primo motivo del ricorso perch� infondato, ma accogliendo i restanti, dispone la cassazione della sentenza rinviando a una diversa composizione della Corte di Appello competente che deve pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimit�.

La Cassazione chiarisce che il primo motivo � infondato perch� il rito camerale per l'appello delle sentenze di separazione e divorzio � caratterizzato dalla sommariet� e semplicit� delle forme con conseguente ammissibilit� di produzione documentale fino all'udienza di precisazione delle conclusioni con rispetto del contraddittorio e del diritto di controparte di eccepire la produzione tardiva, contestazione che nel caso di specie non � stata presentata.

Fondati invece il secondo e il terzo motivo perch� l'assegno di divorzio ha funzione assistenziale, ma anche perequativo compensativa in virt� del principio costituzionale di solidariet� e che prevede il riconoscimento di un contributo al coniuge richiedente, non in misura da garantire l'autosufficienza, ma che tenga conto di quanto fatto per la famiglia e delle aspettative professionali sacrificate. La forza equilibratrice dell'assegno non deve garantire lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma deve riconoscere il ruolo e il contributo dato dal coniuge pi� debole economicamente anche alla formazione del reddito familiare e personale.

Principi di cui per� la Corte di Appello non ha fatto applicazione.

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