Data: 09/12/2021 06:00:00 - Autore: Floriana Baldino

Omologa del piano del consumatore

Dal Tribunale di Pavia, con la firma del G.D., dott.ssa Francesca Claris Appiani, arriva un provvedimento di omologa di piano del consumatore molto illuminante, non solo perché falcidia il debito con una importante percentuale pari al 95%, ma anche perché offre spunti interessanti con riferimento ai parametri da impiegare nella determinazione della somma che l'istante sovraindebitato può trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia secondo la giurisprudenza di legittimità.

La vicenda

Siamo nel territorio di Pavia.

Una famiglia subiva, nel 2012, un pignoramento immobiliare che vedeva poi la svendita dell'immobile ad un prezzo veramente molto basso.

Il pignoramento era stato avviato dalla Banca erogante il mutuo, e nell'esecuzione erano poi intervenuti altri creditori.

Tuttavia la vendita dell'immobile in asta, non vedeva certamente soddisfatte le pretese creditorie, dei creditori procedenti ed intervenuti.

Alla famiglia infatti, persino dopo la vendita all'asta dell'immobile, rimaneva ancora un debito di oltre €140.000,00.

I debitori subivano, negli anni, anche dei pignoramenti sullo stipendio e questo certamente non consentiva di avere un tenore di vita quanto meno dignitoso.

Per cercare di uscire da questo tunnel di debiti, avviavano, tramite la sottoscritta avvocato, una procedura di sovraindebitamento.

Esaminata la vicenda, e studiata nel dettaglio quella che poteva essere una proposta di piano in favore di tutti i creditori, veniva dunque predisposto un piano del consumatore, procedimento familiare, previa tuttavia la sospensione della cessione del quinto che gravava sulla retribuzione del pater familias.

L'omologa seguiva una precedente omologa di piano, sempre del medesimo giudice, e con gli stessi debitori istanti, in quanto, dopo la prima omologa, emessa a luglio dello stesso anno, emergeva un nuovo debito, di circa €50.000,00, per cui veniva depositata, nella procedura già avviata e terminata con omologa, un'istanza di integrazione di piano ex art. 13 legge n. 3/2012.

Altra peculiarità della procedura è la circostanza che un creditore faceva comunque opposizione all'omologa di piano, tuttavia ometteva di depositarlo nel fascicolo del giudice, comunicandolo solo al gestore nominato.

Salvaguardia delle esigenze insopprimibili: il decreto

Il Giudice delegato, dott.ssa Francesca Claris Appiani, a seguito dell'udienza per la seconda omologa di piano, così disponeva: "rilevato che, non essendo state proposte contestazioni dai creditori, non occorre soffermarsi ulteriormente sul giudizio di convenienza liquidatoria ai sensi dell'art. 12 bis, co. 4, L. n. 3/2012; rilevato che la quota di reddito che il debitore ha riservato per le proprie indispensabili esigenze di vita e per le indispensabili esigenze di vita della sua famiglia, appare perfettamente in linea con i principi consolidatisi intorno all'art. 46, L.F., che può applicarsi anche alla presente procedura per l'analogia di ratio che accomuna le procedure di sovraindebitamento al fallimento; posto, al riguardo, che il parametro da impiegare nella determinazione della somma che il fallito (i.e. il sovraindebitato) può trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia, secondo la giurisprudenza di legittimità, non va individuato nel tenore di vita adeguato; rilevato, invece, che, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26206/2013 ha spiegato che l'art. 46 legge fall., limitando il diritto del fallito al necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, ne salvaguarda le esigenze insopprimibili, ma non deve necessariamente rispettare il parametro dell'art. 36 Cost., che attiene alla diversa sfera del rapporto di lavoro mentre, per contro, il diritto dei creditori a soddisfarsi sul suo patrimonio è sancito dall'art. 2740 c.c., aggiungendo che il regolamento del conflitto nascente dalle contrapposte aspettative è demandato al giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, al di fuori del caso dei vizi di motivazione (cfr. Cass. 26206/2013); rilevato, infine, che non ci sono criticità con riferimento alla durata complessiva del piano proposto; P.Q.M. OMOLOGA il piano del consumatore proposto dal ricorrente alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati".


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