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Data: 24/11/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Il Decreto Bollette è legge[Torna su]
Ultimo passaggio in Aula e il decreto-legge n. 130/2021, che contiene misure urgenti per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas è stato convertito in legge grazie a 354 voti favorevoli e nessuno contrario. In presenza di un aumento superiore al 45% della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30% di quella del gas, il decreto limita l'impatto della crescita dei prezzi delle materie prime a +29,8% per la bolletta dell'elettricità e a +14,4% per quella del gas. Le misure producono effetti positivi per 29 milioni di famiglie e sei milioni di utenze elettriche non domestiche, ossia micro-imprese e piccole imprese. Con questo provvedimento si cerca di tamponare il caro bollette dell'ultimo trimestre 2021, ma sono in arrivo aumenti anche a partire dal 2022 e per i quali l'Autorità per l'energia chiede nuovi interventi e correttivi da parte del governo. Vediamo nel frattempo che cosa prevede il testo, modificato in sede di conversione, per tamponare gli effetti negativi dell'aumento delle bollette fino alla fine del 2021. Misure contro i rincari energia IV trimestre 2021[Torna su]
Si estendono al IV trimestre le misure contro il caro bollette di energia e gas messe in atto nel trimestre precedente. A tale fine si procede alla compensazione di tutti gli oneri di sistema attraverso:
Per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, si prevede inoltre che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provveda ad annullare, in relazione al IV trimestre 2021, le aliquote che fanno riferimento agli oneri generali di sistema, che vengono applicati sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile non superiore 16,5 kW. Al fine di dare attuazione a questa misura si provvede a trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, altri 800 milioni. Misure contro il caro gas metano e naturale[Torna su]
Le somministrazioni di gas metano impiegato per la combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture che vengono emesse e che fanno riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono soggette all'aliquota Iva del 5%. Se le somministrazioni vengono contabilizzate in base ai consumi stimati, l'Iva al 5% si applica anche alla differenza che deriva dal calcolo dei consumi effettivi che si riferiscono ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Per contenere, sempre in relazione al IV trimestre 2021, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente riduce le aliquote che fanno riferimento agli oneri generali di sistema fino all'importo di 480 milioni di euro, che viene trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021. Rafforzamento del bonus sociale energia e gas[Torna su]
Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 l'Autorità di regolazione per l'Energia ridetermina le agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica previste per i clienti domestici economicamente svantaggiati e per quelli che presentano gravi problemi di salute, sempre con la finalità di minimizzare gli aumenti della spesa previsti per il quarto trimestre 2021, il tutto nel limite di 450 milioni di euro, che entro il 15 dicembre vengono trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Liquidità dei mercati dell'energia[Torna su]
Senza che rilevi la data di consegna, per i contratti di fornitura e derivati in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, quanto previsto dall'articolo 1, comma 86, della legge n. 124/2017 si applica anche quando la consegna, relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, la commercializzazione e la consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, ma in Stati interconnessi con linee elettriche o reti di gas o in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia. Il comma 86 sopra menzionato, nello specifico, dispone che per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo nel contempo i costi delle transazioni, a tutto vantaggio dei consumatori, la clausola di "close-out netting" (metodo di regolamento per la finalizzazione o il completamento di accordi o pagamenti tra due o più parti, utilizzati per ridurre l'esposizione al rischio in genere dopo un default) applicata ai prodotti energetici all'ingrosso (Regolamento UE n.1227/2011) fatta eccezione per i contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacita' di consumo, è valida ed efficace, anche se si apre una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o liquidazione, avente natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti. Ministero della transizione ecologica e resilienza[Torna su]
Si va infine a modificare l'art 35 comma 2 lettera b) del dlgs n. 300/1999 al fine di affidare al Ministero della transizione ecologica la competenza relativa all' "attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza." Leggi anche Decreto energia: tutte le novità per le bollette |
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