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Data: 28/12/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Limite del 50% dei valori medi per il taglio dei compensi dell'avvocato[Torna su]
In base alla nuova formulazione dell'art. 4 del DM n. 55/2014 il giudice non può ridurre i compensi dell'avvocato al di sotto del limite del 50% dei valori medi tariffari. Va accolto quindi il ricorso del legale che ha subito la decurtazione dei propri compensi addirittura al di sotto dei minimi tariffari. Non rileva che lo stesso abbia abbandonato un udienza senza salutare e senza autorizzazione del giudice. Queste le conclusioni della Cassazione sancite nell'ordinanza n. 34573/2021 (sotto allegata). La vicenda processualeUn avvocato chiede la condanna di una S.R.L., sua ex cliente, al pagamento del saldo dei compensi dovuti per l'attività professionale svolta per un importo pari a € 6.689,97. Il tribunale condanna la società a pagare la somma di € 5652, 04 oltre interessi, spese di lite e spese vive, ridotte in conseguenza dell'abbandono dell'udienza del 18 aprile 2019 da parte dell'avvocato ricorrente, senza essere autorizzato dal giudice e senza salutare. Violata la norma che prevede il limite alla riduzione dei compensi[Torna su]
L'Avvocato nel ricorrere in Cassazione, per opporsi alla decisione della Corte di merito, solleva un unico motivo perché la sentenza ha violato gli articoli 91 c.c. l'art. 2233 c.c e art. 4 del DM n. 55/2014 nella parte in cui sono state liquidate le spese di lite senza distinguere le varie fasi, oltre alla anticipazione e alle spese generali, in violazione di quanto sancito dall'art. 4 e con una motivazione che si può riferire solo alla fase di decisione. Non si possono tagliare i compensi del legale sotto la soglia stabilita per legge[Torna su]
La Cassazione accoglie il motivo e quindi il ricorso, cassando la decisione, con rinvio al Tribunale con diverso magistrato per stabilire anche le spese del giudizio di legittimità. La somma liquidata in misura contenuta, come specificato in sentenza, ha tenuto conto anche della condotta dell'avvocato. Il ricorrente ricorda però che la Cassazione ha affermato che la liquidazione dei compensi deve essere effettuata in relazione a ogni fase del giudizio. In ogni caso, l'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018 sancisce che "Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, (possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento). Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la (diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento)." Dalla formulazione della norma emerge quindi che la riduzione del 50% dei valori medi è il limite innanzi al quale il giudice deve fermarsi nel disporre la diminuzione del compenso. Poiché nel caso di specie la somma liquidata risulta abbondantemente inferiore ai minimi tariffari, il ricorso va accolto al fine di rideterminare la somma. |
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