Data: 25/11/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Legittimo il sequestro delle mascherine taroccate con il marchio CE

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La Corte di Cassazione nella sentenza n. 37141/2021 (sotto allegata) si pronuncia su un ricorso intrapreso dal procuratore di una societ� contro il sequestro preventivo disposto dal GIP per aver commesso un delitto contro l'industria e il commercio ai sensi dell'art. 25 bis 1, del dlgs n. 231/2001, in relazione al reato di frode nell'esercizio del commercio. Sequestro che � stato disposto sia in via diretta che per equivalente sul denaro presente nei conti correnti della societ� fino alla concorrenza del profitto del reato pari a � 421.548,00. Alla societ� � stato contestato in particolare di avere messo in commercio su tutto il territorio nazionale all'incirca n. 354.000 mascherine chirurgiche, riportanti il marchio CE, apposto da un organismo per� non autorizzato.

Per il procuratore della societ� non sussiste il fumus boni iuris al fine di ritenere legittimo il sequestro, perch� non � stato riscontrato che le mascherine fossero state distribuite con un marchio CE falso, il quale, tra l'altro, non � nemmeno obbligatorio visto che le normativa emergenziale ha previsto delle deroghe al riguardo (dl n. 18/2020 e Circolare Ministro della Salute n. 3572/2020).

La Cassazione ai fini del decidere fa presente per�, prima di tutto, che il Tribunale ha rilevato che alla luce delle indagini esperite � stato accertato che il titolare di una farmacia aveva acquistato dalla societ� rappresentata dal ricorrente 2000 mascherine, come risultante dalla documentazione di trasporto emessa dalla societ� stessa a cui era annesso un certificato che attestava la conformit� delle mascherine al Regolamento UE 2017/45 e recante il marchio CE.

I giudici hanno per� rilevato che la detta societ� non abilitata a rilasciare le certificazioni. Venivano infatti poi rinvenute diverse copie di certificati nel magazzino della societ� e mascherine all'interno di un blister con la marcatura CE e poi numerose etichette adesive con la marcatura CE, che si potevano apporre sui blister.

La societ� ha offerto mascherine anche a ospedali, che facevano affidamento proprio sulla marcatura CE per la sicurezza del dispositivo di protezione chirurgica, che avevano bisogno di acquistare. Indubbio poi che l'amministratore della societ� avesse le conoscenze necessarie a comprendere la regolarit� delle certificazioni rilasciate, non rileva infatti la buona fede indotta dall'aver acquistato da un importatore europeo.

La sussistenza del fumus boni iuris a fondamento del provvedimento di sequestro quindi, per la Cassazione, � stato accertato correttamente.

Sequestro legittimo anche se le mascherine sono state sdoganate

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La Cassazione si � trovata a decidere su un caso simile con la sentenza n. 39356/2021 (sotto allegata) nella primavera di quest'anno, dopo il rigetto da parte del Tribunale di Piacenza dell'istanza di riesame avanzata dall'indagato, titolare di una S.R.L., per contestare il sequestro preventivo di � 250.813,70 in relazione ai contestati reati di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p. e vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 c.p, per avere messo in vendita mascherine di tipo chirurgico con il marchio CE contraffatto, prive del previsto certificato di conformit�.

Nel ricorso in Cassazione l'indagato fa presente di aver acquistato le mascherine tramite una S.P.A, importatore della merce, che aveva pubblicizzato le mascherine come dotate del marchio CE, garantendo alla S.R.L. ricorrente la regolarit� della documentazione e il rispetto delle normative interne ed europee.

La confezione e l'etichettatura delle mascherine devono attribuirsi quindi alla S.P.A. La S.R.L. non ha apportato alle stesse alcuna modifica. Secondo l'indagato, la buona fede della societ� ricorrente quindi � evidente. Responsabile � solo la S.P.A importatrice, inoltre la S.R.L ha acquistato merce che � stata sdoganata regolarmente, per cui non poteva che essere in buona fede stante il suo affidamento sulla regolarit� della merce sdoganata.

Per la Corte di Cassazione per� queste motivazioni non reggono perch� di fatto "la societ� ricorrente aveva venduto mascherine chirurgiche con marchio CE contraffatto e senza la prescritta certificazione di conformit� e di conseguenza idonee ad indurre in inganno i compratori sulla qualit� del prodotto."

In un caso simile, ricorda la Cassazione, si era precisato che "Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio la consegna di merce - nella specie, occhiali da sole - recante la marcatura CE - indicativa della locuzione "China Export" - apposta con caratteri tali da ingenerare nel consumatore la erronea convinzione che i prodotti rechino, invece, il marchio CE - Comunit� Europea -, poich� l'apposizione di quest'ultimo ha la funzione di certificare la conformit� del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e qualit� previsti per la circolazione dei beni nel mercato europeo."

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