Data: 12/12/2021 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Omologazione e approvazione autovelox

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Sulle pagine di questo quotidiano ci siamo occupati spesso della questione circa la necessità o meno dell'omologazione degli autovelox, ai fini della legittimità delle sanzioni irrogate sulla base dei rilevamenti automatici effettuati da tali apparecchi.

Riteniamo utile, quindi, focalizzare l'attenzione su una sentenza del mese di febbraio 2021, emessa dal Giudice di Pace di Milano (sotto allegata), con cui quest'ultimo, a seguito di una scrupolosa attività esegetica sul testo del codice della strada, sembra risolvere l'annoso dilemma della differenza tra omologazione e approvazione dell'autovelox.

Attraverso un attento esame del dettato normativo, il giudice giunge alla perentoria conclusione che, in assenza di omologazione, e a prescindere da qualsivoglia attività periodica di verifica, un'apparecchiatura elettronica non può essere utilizzata per elevare le sanzioni previste dall'art. 142 del c.d.s. in tema di superamento dei limiti di velocità.

Sanzione illegittima se autovelox non omologato

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Al solito, la vicenda prende le mosse da una sanzione per violazione del codice della strada, conseguente al rilevamento del superamento dei limiti di velocità da parte dell'automobilista, effettuato per mezzo di autovelox.

Contestata dal ricorrente l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio a causa della mancanza di omologazione dell'apparecchio con cui era stato effettuato il rilevamento, il giudice di pace di Milano poneva in evidenza i seguenti aspetti.

Innanzitutto, si focalizzava l'attenzione sul dato letterale del comma 6 del citato art. 142 c.d.s.: "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate".

Trattasi, dunque, di fonte di prova privilegiata, a condizione che si tratti di autovelox omologato.

Ebbene, al riguardo il giudice rilevava che, sebbene l'utilizzo non sempre chiaro dei termini "approvazione" ed "omologazione" all'interno del codice della strada possa indurre a ritenere il Legislatore "schizofrenico" (sic!), in realtà la distinzione tra le due procedure non potrebbe essere più chiara, se correttamente individuata nel dettato dei commi secondo e terzo dell'art. 192 del Regolamento al codice della strada.

In particolare, dal raffronto delle due norme si evince che gli apparecchi elettronici vanno omologati se si tratti di strumenti in relazione ai quali il Regolamento stesso stabilisce le caratteristiche fondamentali o prevede particolari prescrizioni. In mancanza di tali previsioni normative, l'apparecchio andrà semplicemente approvato.

Autovelox: approvazione e omologazione differenze

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Ora, poiché l'art. 142 comma 6 esige espressamente che le risultanze del rilevamento con autovelox possano essere considerate fonti di prova a condizione che si tratti di apparecchio omologato, se ne evince che un autovelox meramente oggetto di approvazione non può – sic et simpliciter – essere utilizzato per i fini di cui all'articolo in parola, cioè per il rilevamento della velocità.

E infatti la sentenza in oggetto chiarisce che i rilevamenti ex art. 142 c.d.s. possono essere effettuati solo con apparecchiature che presentano caratteristiche particolari o che rispondono a particolari prescrizioni e che, proprio per tale motivo, sono sottoposte ad omologazione.

Se invece si tratta di apparecchi già sottoposti a mera approvazione, ciò postula che si tratta di dispositivi privi di tali "caratteristiche particolari" e quindi inidonei a rilevare la velocità, ma adatti tutt'al più ad altri tipi di misurazione.

Così interpretata, la disciplina complessiva del codice risulta coerente, a riprova della "sanità mentale del Legislatore" (sic).

A seguito di tale ragionamento, inoltre, il giudice di pace rilevava la fallacia di alcune sentenze del Tribunale di Milano che, quale giudice di appello, aveva riformato precedenti pronunce dell'ufficio del GdP.

Si ringrazia la GloboConsumatori Onlus per l'invio del provvedimento


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