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Data: 03/05/2007 - Autore: Roberto Cataldi
La prima sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza n.sentenza 9149/2007) ha stabilito che una condanna per reati relativi alla prevenzione dell'alcolismo preclude la possibilità di essere iscritti nel registro degli esercenti del commercio per aprire una attività di ristorazione.
L'iscrizione al Rec era stata già negata dalla Corte d'appello proprio in relazione all'accertamento di un "precedente penale per ubriachezza".
Rivolgendosi alla cassazione l'uomo aveva sostenuto che i giudici di merito non avevano tenuto conto del fatto che l'art. 688
del c.p., (che punisce appunto l'ubriachezza), e' stato depenalizzato.
I Giudici della Corte hanno respinto il ricorso precisando che la legge 287/1991 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) esclude che "possa ottenere l'iscrizione nel registro degli esercenti colui che abbia riportato una condanna per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo".
Ciò che rileva ai fini dell'iscrizione, spiega la Corte "e' il fatto che il richiedente abbia riportato condanna per quel reato. E l'esistenza della condanna e' liberamente valutata dal giudice civile o amministrativo senza che la decisione penale possa in alcun modo vincolarlo". Per questo "fin quando non venga revocata, la decisione penale di condanna sopravvive all'abolizione del reato per il quale fu adottata. E tale sopravvivenza e' di per se' sufficiente a giustificare il diniego dell'iscrizione nel registro degli esercenti, per il quale rileva solo l'esistenza della condanna, indipendente da ogni considerazione per l'esistenza e la rilevanza giuridica del fatti oer il quale quella condanna fu pronunciata".
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