Data: 01/12/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Obbligo professionale d'informativa e risarcimento del danno

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Deve risarcire i clienti l'avvocato che, dopo l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della societ� a cui gli stessi volevano richiedere i danni, non ha sconsigliato l'azione civile. Non basta infatti produrre le procure per dimostrare di aver assolto all'obbligo d'informativa che grava sul professionista, costui deve dare ai propri clienti un'informazione completa anche sull'esito sfavorevole dell'azione che vogliono intraprendere affinch� la decisione sia presa nella totale consapevolezza. Queste le importanti precisazioni contenute nell'ordinanza della Cassazione n. 34993/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il giudice dell'impugnazione condanna un avvocato a risarcire ai propri clienti per i danni derivanti da responsabilit� contrattuale. Domanda di risarcimento che gli stessi avevano avanzato nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal legale per ottenere il pagamento dei propri compensi professionali.

I clienti hanno richiesto i danni subiti relativi alla soccombenza degli stessi in un giudizio intrapreso nei confronti di una S.R.L dopo il decesso di un congiunto per intossicazione da ossido di carbonio sprigionato da una stufa prodotta dalla societ�.

La richiesta di risarcimento si fonda sulla mancata informazione da parte dell'avvocato degli esiti delle indagini e della consulenza tecnica, che hanno escluso una qualsiasi responsabilit� della societ� produttrice della stufa e hanno attribuito la responsabilit� dell'evento. Dette conclusioni, per la Corte d'Appello dovevano indurre l'avvocato a non far intraprendere ai propri clienti l'azione verso la societ�, visto lo scarso successo dell'accoglimento della domanda.

L'azione risarcitoria � stata avviata su insistenza dei clienti

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L'avvocato soccombente ricorre in Cassazione mettendo in evidenza che dalla sentenza della Corte di Appella la conclusione del perito sulla non responsabilit� della societ� produttrice della stufa in realt� era dubbia. Fa presente inoltre di avere informato i suoi clienti dell'archiviazione della procedura penale del 2001 e che il giudizio risarcitorio � stato intrapreso a distanza di due anni su insistenza dei clienti.

Non bastano le procure a dimostrare che i clienti sono stati informati

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La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso perch� il motivo non � tassativo n� specifico ed � finalizzato a ottenere una diversa valutazione degli elementi di prova gi� valutati in sede di merito.

Per gli Ermellini la decisione della Corte � perfettamente in linea con quanto sancito dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale ritiene che, nello svolgere il proprio incarico professionale l'avvocato deve osservare quanto sancito dagli articoli 1176 c.c e 2236 c.c. che impongono "all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli elementi necessari o utili in suo possesso, di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole."

Non � sufficiente, come nel caso di specie, produrre le procure conferite per l'incarico a provare il dovere di compiuta informazione, occorrono prove specifiche al riguardo, al fine di dimostrare che il cliente, nel decidere d'intraprendere un'azione, lo abbia fatto nella piena consapevolezza del possibile esito, anche negativo, della causa.

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