Data: 03/12/2021 06:00:00 - Autore: Tullio Facciolini
I propri animali domestici possono essere nominati eredi del patrimonio? La risposta � no: i cani e i gatti non possono comparire nell'elenco degli eredi in un testamento. Neanche se il testatore esprime la sua volont� in maniera esplicita, con la volont� di lasciare il suo intero patrimonio a loro.
Questo perch� l'animale non ha capacit� giuridica, che � il principale requisito per avere diritti e doveri.
Nell'ordinamento italiano, infatti, gli animali sono considerati beni materiali, perci� non possono ricevere beni in eredit�. Gli animali, quindi, non rivestono la qualifica di soggetti giuridici, a differenza delle persone fisiche o delle persone giuridiche (come le aziende o gli enti), perci� non sono portatori di diritti e di doveri.
Se il testatore decide di lasciare la sua eredit� all'animale, il documento � da considerarsi nullo e privo di efficacia [1].
Nonostante sia cresciuto il numero di cittadini italiani, che manifestano la volont� di disporre del patrimonio in favore del proprio animale, l'impianto codicistico nazionale vigente non attribuisce legittimit� alle disposizioni testamentarie predette [2], in quanto l'animale non possiede personalit� e, quindi, capacit� giuridica [3].
Il proprietario, mediante appositi strumenti giuridici, quali l'onere testamentario o la creazione di una fondazione, pu� affidare a soggetti terzi l'incarico di amministrare l'eredit� per conto dell'animale indirettamente beneficiario, garantendogli la tutela vitalizia che il codice civile gli nega.
Sarebbe auspicabile che la normativa civilistica nazionale si conformi con quella penalistica, che considera gli animali essere senzienti, superando la considerazione puramente oggettivistica dei non umani, classificabili, secondo il codice penale, portatori di interessi propri [4].
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Note bibliografiche
[1] L'insussistenza, in un soggetto, della capacit� giuridica comporta quella, in capo al medesimo, della capacit� di succedere. Nell'ordinamento italiano, gli animali vengono considerati beni mobili, che possono formare oggetto di diritti reali e di rapporti negoziali, ma che, in quanto tali, sono privi dell'idoneit�, riconosciuta dalla legge, di essere titolari di diritti e doveri. La inidoneit� predetta esclude che gli animali domestici siano provvisti di capacit� successoria, in quanto la stessa risulta riservata a persone fisiche e a persone giuridiche.
[2] Tale assunto trova conferma in una recente pronuncia della Corte di cassazione, la quale ha precisato che la disciplina pubblicistica che appresta tutela agli animali non rende comunque questi titolari di diritti e che �l'animale, per quanto essere senziente, non pu� essere soggetto di diritti per la semplice ragione che � privo della c.d. capacit� giuridica (che si definisce appunto come la capacit� di essere titolari di diritti ed obblighi).
[3] Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22728 del 25 settembre 2018.
[4] S. Patti, Disposizioni testamentarie in favore di animali domestici: se e quando sono contemplate, Diritto.it, 22 marzo 2021

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