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Data: 04/05/2007 - Autore: Cristina Matricardi La Banca non può inviare documentazione o estratti conto del cliente a terzi senza il consenso di quest'ultimo. E' quanto stabilito dall'autorità garante che ha formalmente richiamato un Istituto di Credito a rispettare le norme che discilinano la comunicazione di dati personali a terzi. Tali comunicazioni sono ammesse solo dopo che sia stato acquisito il consenso da parte del cliente. Si può prescindere dal consenso solo nei casi espressamente previsti dal Codice della privacy ossia quando si debba adempiere ad un obbligo previsto dalla legge o per dare esecuzione ad un contratto. Nel caso esaminato dall'Autorità un correntista aveva lamentato che le informazioni sulla sua situazione bancaria erano state inviate al numero di fax dello studio di suo figlio. Anche in precedenza il Garante aveva affermato che le banche debbono sempre verificare che le proprie comunicazioni rispettino la legge e gli obblighi contrattuali così come del resto è stabilito anche dalle norme del codice di autodisciplina elaborato dall'ABI. Tali norme stabiliscono che le banche debbono garantire riservatezza sulle informazioni acquisite dalla clientela. |
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