Data: 01/05/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Assegno unico figli: separazione e divorzio

Istituito l'assegno unico per i figli con il decreto legislativo n. 230/2022, sin dalla sua emanazione sono stati diversi gli interrogativi sulla sua destinazione nel caso in cui la famiglia entri in crisi e vengano avviate le pratiche per la separazione o il divorzio.
Dubbi risolti grazie alla circolare Inps n. 23/2022 (sotto allegata) e al messaggio Inps. n. 1714 del 20 aprile 2022 (sotto allegato)
Prima di analizzare il provvedimento dell'istituto di previdenza per�, vediamo cosa prevede la legge al riguardo.

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Assegno unico figli in caso di affidamento congiunto ed esclusivo

La prima disposizione che si preoccupa di disciplinare le modalit� di ripartizione dell'assegno unico per i figli � il comma 2 dell'articolo 2 ai sensi del quale si prevede che: "L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilit� genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5." Commi che fanno riferimento ai casi di affidamento esclusivo, nomina di un tutore e domanda di corresponsione diretta dell'assegno da parte dei figli maggiorenni.

Vediamoli in dettaglio: "4. L'assegno � corrisposto dall'INPS ed � erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilit� genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno � riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare. 5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalit� di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante."

Assegno unico figli in caso di separazione e divorzio: i chiarimenti Inps

A chiarire molti dei dubbi che ha suscitato l'assegno unico per i figli in caso di separazione e divorzio, in ordine di tempo � la circolare INPS n. 23/2022.

Ecco quindi come funziona l'assegno unico per i figli in caso di separazione o divorzio dei genitori:

  • l'ISEE di riferimento per l'assegno unico, in caso di genitori separati, � quello del nucleo familiare in cui � inserito il figlio beneficiario, non rilevando che il genitore richiedente faccia parte dello stesso nucleo (situazione che si verifica in caso di separazione e divorzio. La legge dispone infatti che ad avanzare la domanda per l'assegno debba essere un genitore o chi esercita la responsabilit� genitoriale, non rilevando la convivenza con il figlio.
  • Al momento della presentazione della domanda il genitore richiedente, se seleziona la ripartizione dell'assegno in pari misura a entrambi i genitori, deve indicare i suoi dati di pagamento e quelli dell'altro genitore. Questa opzione pu� essere esercitata anche dopo aver inoltrato la domanda. In questo caso il pagamento del 50% all'altro genitore decorre a partire dal mese successivo a quello in cui � stata comunicata la scelta all'INPS. La modifica deve essere effettuata accedendo alla domanda che � gi� stata presentata.
  • Se poi, nonostante l'affidamento condiviso, il giudice stabilisce il collocamento del minore presso il genitore richiedente, si pu� anche decidere che l'assegno spetti nella misura del 100% al genitore collocatario. Decisione che comunque pu� essere rimessa in discussione attraverso la modifica della domanda, con divisione dell'assegno nella misura del 50% ciascuno.
  • Il calcolo della �componente familiare�, precisato all�articolo 5, comma 4, del dlgs n. 230/2021, distingue i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, da quelli che comprendono un solo genitore (vedovo, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento). A tale fine, si considera nucleo con entrambi i genitori anche quello in cui � presente un solo genitore e l�altro genitore � separato, divorziato, non convivente.
A detta circolare succede il messaggio del 20 aprile 2022 n. 1714 che chiarisce i seguenti punti ulteriori:
  • il principio in materia di assegno unico prevede che lo stesso spetti in pari misura a coloro che esercitano la responsabilit� genitoriale o hanno l'affidamento condiviso, salvo diverso accordo tra le parti o salva decisione del giudice nei casi in cui stabilisca che solo uno dei genitori abbia l'affidamento esclusivo o la responsabilit� genitoriale;
  • in caso di responsabilit� o affido esclusivo il genitore deve dichiararlo nella domanda, chiedendo l'assegno unico al 100%;
  • se poi inizialmente l'assegno era stato diviso a met� ma le condizioni di affido o responsabilit� vertono verso un solo genitore � possibile comunque modificare/integrare la domanda proposta chiedendo il 100%.
  • Quando si presenta domanda per la prima volta o si va a modificare una domanda gi� presentata il genitore richiedente non � tenuto ad allegare i documenti che dimostrino il suo diritto esclusivo (accordo scritto tra i genitori; decreto di separazione, sentenza di separazione o divorzio). L'Inps infatti potr� chiederne l'invio anche in seguito.
  • L'altro genitore, escluso dalla misura, pu� comunque chiedere all'Inps competente territorialmente, tramite invio di idonea documentazione che comprovi la sua situazione, di procedere al riesame della ripartizione.
  • Da parte sua solo il richiedente, qualora si verifichi un mutamento della condizioni presenti al tempo della domanda, potr� modificare la sua scelta.

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