Data: 01/12/2021 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Contributo perequativo, i beneficiari

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Doppio via libera alle domande per il contributo a fondo perduto: prima l'apertura del canale per chiedere il contributo perequativo, con il provvedimento pubblicato dalle Entrate poi la stessa Agenzia ha annunciato che dal 2 dicembre sar� possibile presentare la domanda per l'aiuto riservato alle attivit� rimaste chiuse a causa della pandemia.

La norma � stata introdotta dal Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021). Adesso c'� il provvedimento (in allegato) del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che ne speicifica contenuto, modalit� e termini di presentazione della domanda. Online sul sito internet dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, anche la nuova guida (in allegato). Ricordiamo che potranno godere del contributo i soggetti esercenti attivit� d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le societ� di partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attivit� commerciali.

Contributo "perequativo", calcolo e fruibilit�

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In una nota l'Agenzia, chiarisce in che modo si calcola il contributo: applicando cinque diverse percentuali a seconda dei ricavi. L'ammontare del contributo � determinato applicando una percentuale "variabile", correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d'esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto gi� riconosciuti dall'Agenzia delle entrate. In particolare, le diverse percentuali applicabili, stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2021, sono le seguenti:

- 30% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;

- 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;

- 15% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;

- 10% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;

- 5% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.

Il contributo non spetta qualora l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto gi� riconosciuti dall'Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ove spettante, l'importo del contributo non pu� in ogni caso superare i 150.000 euro.

Il contributo spetta a patto che il risultato economico d'esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Tale percentuale � stata stabilita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2021.

Il contributo perequativo, trasmissione della domanda e accredito

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La trasmissione della domanda per il contributo perequativo pu� essere effettuata inviando l'istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia gi� dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021. L'Agenzia curer� anche il processo di erogazione del contributo. Inoltre l'istanza pu� essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 � stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Anche per il contributo "perequativo" il soggetto richiedente pu� scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l'importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

L'Agenzia, prima di effettuare l'accredito, fa una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e quelli in Anagrafe Tributaria, per individuare eventuali anomalie e incoerenze che potrebbero determinare lo scarto della richiesta. L'erogazione del contributo sar� effettuata � in base alla scelta del richiedente - mediante riconoscimento di credito d'imposta o accredito sul conto corrente indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona diversa dalla persona fisica che ha richiesto il contributo.


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