Data: 03/12/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Cancellato dall'albo l'avvocato che non ha superato l'esame

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Il Consiglio dell'ordine può procedere alla cancellazione dell'avvocato dall'albo, dopo che, a distanza di nove anni dall'iscrizione, si è visto annullare dal Consiglio di Stato il superamento dell'esame di abilitazione. La legge professionale disciplina interamente l'accesso all'albo degli avvocati, per cui il CNF erra nel ritenere applicabile il termine di 18 mesi previsto dell'autotutela decisoria nell'ambito del procedimento amministrativo dalla legge n. 241/90. A sancirlo le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 35463/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un dottore sostiene l'esame di abilitazione per la professione Forense nella sessione 2008-2009, ma non lo supera perché insufficiente in tutte e tre le prove. Decide però di impugnare il giudizio e il Tar Lombardia dispone una nuova correzione delle prove. La Commissione questa volta giudica le prove sufficienti per cui il dottore svolge la prova orale, che supera, per cui in neo avvocato viene iscritto all'albo. Dopo una serie di vicissitudini processuali il Consiglio di Stato chiarisce però che il dottore non avrebbe potuto sostenere la prova orale.

Nessun diritto alla stabilità dell'iscrizione all'albo

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A questo punto il COA ricorre in Cassazione denunciando l'errore del CNF nel disporre l'annullamento della delibera di cancellazione dall'albo dell'avvocato perché a suo dire l'avvocato non "potrebbe vantare alcun legittimo affidamento alla stabilità dell'iscrizione all'albo, come dimostrato dalla vicenda processuale."

Nessun limite temporale per la cancellazione dall'albo

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La Cassazione accoglie il ricorso principale del COA perché fondato. La Corte ricorda infatti che "il procedimento d'iscrizione e cancellazione dell'avvocato obbedisce a regole sue proprie, integralmente fissate dalla organica legge professionale forense, articolo 17, nell'ambito del titolo secondo della legge complessivamente dedicato alla disciplina degli albi, elenchi e registri, tanto per gli aspetti sostanziali concernenti l'individuazione dei requisiti richiesti ai professionisti, quanto per quelli procedurali attenenti alla formazione degli albi, elenchi e registri, il tutto sottoposto alla competenza del CNF ex articolo 36: di guisa che, rispetto alla esaustiva previsione della legge professionale, non residua alcuno spazio di operatività del limite temporale apposto al congegno di autotutela decisoria previsto dalla invocata disposizione contenuta nella legge del procedimento amministrativo."


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