Data: 09/12/2021 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Affido condiviso e collocamento paritario

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Con una significativa decisione, la Corte d'appello di Brescia ha preso posizione in tema di collocamento dei figli nell'ambito dell'affido condiviso stabilito a seguito di separazione dei genitori.

In sintesi, se uno dei due genitori risiede a grande distanza dalla città in cui hanno la residenza i figli, ma ha la possibilità di trasferirsi con continuità, per periodi limitati di tempo, in una sistemazione più vicina alla residenza dei figli, è possibile riconoscere il collocamento paritario di questi ultimi presso entrambi i genitori.

Collocamento dei figli e residenza in comuni distanti

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Il Tribunale di Brescia aveva in un primo momento stabilito il collocamento dei figli esclusivamente presso la madre, in considerazione della rilevante distanza (circa 600 km) tra i comuni di residenza dei due genitori.

A seguito di istanza di riesame, il giudice di primo grado rilevava che il padre aveva ottenuto la possibilità di godere di consistenti permessi dal lavoro e che lo stesso aveva provveduto a prendere in affitto un appartamento nel comune dove i figli risiedono insieme alla loro madre.

Di conseguenza, modificando le proprie precedenti disposizioni, il Tribunale riteneva sussistenti le condizioni per concedere il collocamento paritario dei figli, che avrebbero pertanto trascorso il periodo di collocamento presso il padre nella stessa città dove abitano di consueto e dove frequentano la scuola.

Diritto alla bigenitorialità e collocamento dei figli

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La Corte d'appello confermava la decisione del Tribunale, rigettando il ricorso della madre e confermando, quindi, il collocamento paritario dei figli.

Nelle sue motivazioni, la corte territoriale ha focalizzato l'attenzione sulla tutela e valorizzazione della bigenitorialità, intesa come diritto del minore a intrattenere rapporti personali con entrambi i genitori, anche in presenza di una situazione di conflitto tra questi ultimi.

Al riguardo, la corte d'appello di Brescia operava una breve, ma significativa, rassegna di importanti provvedimenti giurisprudenziali, che aiutano a cogliere l'importanza del diritto alla bigenitorialità e a meglio definire il ruolo di responsabilità che ricade in capo ad ogni genitore.

In particolare, i giudici citavano un passaggio della convenzione di New York del 1989, ratificata in Italia con legge n. 176/1991, in cui si riconosce "il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, ad intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo", e ciò al fine di garantire "il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo".

Separazione e diritto alla bigenitorialità

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Per rimarcare l'importanza del diritto alla bigenitorialità, il decreto della Corte d'appello di Brescia cita anche provvedimenti del Consiglio Europeo e della Corte di Strasburgo, in cui si sottolinea l'opportunità di distribuire equamente la responsabilità sui figli fra i genitori e l'equivalenza del ruolo di padre e madre nei giudizi di separazione coniugale.

In particolare, infine, la decisione di disporre il collocamento paritario con tempi paritetici nel caso in esame veniva supportata dal richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 9764/2019, stabiliva che, pur in presenza di una situazione di conflittualità tra i genitori, "nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione".

Si ringrazia il presidente dell'associazione Padri in Movimento per il cortese invio del provvedimento


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