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Data: 11/12/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Indebito arricchimento per l'avvocato[Torna su]
Nel momento in cui un avvocato percepisce una somma, pur non avendo svolto la prestazione professionale, come da sua stessa ammissione, costui si arricchisce e il cliente viene depauperato della somma corrispondente. Fattispecie che è corretto inquadrare quindi nell'istituto dell'indebito arricchimento. Queste le conclusioni dei giudici di merito di primo e secondo grado, confermate dalla poi dalla Cassazione con ordinanza n. 36126/2021 (sotto allegata), con cui ha respinto le doglianze del professionista. La vicenda processualeUn avvocato viene condannato in sede di appello alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 19.000,00. La Corte, dopo la dichiarazione con cui l'avvocato ha ammesso di non avere svolto l'incarico professionale conferitogli dal cliente, ha confermato l'inquadramento delle fattispecie effettuato dal Tribunale come indebito arricchimento, visto che si è realizzato di fatto l'arricchimento del professionista e il contestuale depauperamento per lo stesso importo del cliente. Mancata valutazione elementi importanti[Torna su]
L'avvocato soccombente, nel ricorrere in Cassazione, solleva i seguenti motivi:
Confermato l'indebito arricchimento: ricorso inammissibile[Torna su]
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi, trattati congiuntamente, risultano infondati perché la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non è condizione essenziale per ritenere valido o meno il giudizio d'appello. Esso tutt'al più produce un difetto di motivazione se dal fascicolo il giudice dell'impugnazione "avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde, e che è onere del ricorrente esplicitare, riproducendone specificamente in ricorso le relative emergenze." Infondato però anche il terzo motivo perché l'interpretazione della domanda attorea costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che la corte di legittimità può sindacare solo se sono state violate norme che disciplinano l'ermeneutica contrattuale o per vizio di omesso esame di un fatto decisivo. E' onere del ricorrente invocare i vizi suddetti, ma poiché il legale non ha assolto tale onere, il ricorso deve ritenersi inammissibile. |
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