Data: 05/12/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Oneri condominiali a carico dell'ex per il mantenimento della figlia

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Eccezione alla regola, quella che pone a carico dell'ex marito benestante il pagamento anche degli oneri condominiali dell'immobile di famiglia che, anche se di sua proprietà esclusiva, viene assegnato alla moglie per viverci con la figlia con problemi di comportamento e che, seppur maggiorenne, non è ancora indipendente. Non si può sindacare la decisione della Corte di Appello che, nel porre questo onere a carico dell'uomo, spiegano gli Ermellini, lo qualifica come un contributo per il mantenimento della figlia. Questo quanto si ricava dalla lettura dell'ordinanza della Cassazione n. 36088/2021 (sotto allegata)

La vicenda processuale

Un coniuge chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la Corte di Appello conferma solo in parte la decisione di primo grado, riconoscendo in favore della ex moglie 1200 euro a titolo di assegno di divorzio (alla luce delle differenze reddituali e della necessità della donna di assistere la figlia maggiorenne non autosufficiente), il pagamento delle spese condominiali della casa famigliare, 1000 euro per il mantenimento della figlia non economicamente autosufficiente e il 50% delle spese straordinarie per quest'ultima.

L'uomo nell'agire in appello aveva contestato l'addebito per intero delle spese condominiali della casa famigliare e l'assegno divorzile in favore della ex moglie. I giudici di appello però hanno stabilito nei termini suddetti gli obblighi gravanti sul marito, qualificando le spese condominiali come una componente per il mantenimento della figlia e visto che l'uomo aveva una certa stabilità economica e non vi erano allegazioni che dimostrassero il contrario, non vi era ragione per mutare la misura di detto obbligo.

Per il marito non sono dovuti anche gli oneri condominiali

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Il marito, non accettando neppure le conclusioni della Corte d'Appello, che pur ha ridotto l'assegno di divorzio per la moglie rispetto al primo grado, nel ricorrere in Cassazione solleva i seguenti motivi:

  • la Corte di appello ha riconosciuto alla moglie l'assegno divorzile senza valutarne affettivamente l'incapacità, per ragioni oggettive, di rendersi indipendente economicamente. La figlia infatti non è malata, ma presenta solo dei disturbi comportamentali per risolvere i quali ha seguito un percorso terapeutico al cui onere ha provveduto in prima persona. La Corte inoltre ha commisurato l'assegno al fine di garantire alla moglie lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, seguendo un orientamento interpretativo ormai superato;
  • contesta poi l'onere che la Corte ha posto a suo carico in relazione al pagamento per intero delle spese condominiali della casa familiare che, anche se di sua proprietà esclusiva, è stata assegnata alla moglie convivente con la figlia.

Gli oneri condominiali sono per il mantenimento per la figlia: decisione insindacabile

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La Cassazione respinge però il ricorso dell'ex marito, ritenendo il primo motivo infondato e il secondo inammissibile.

Gli Ermellini ritengono che la Corte di secondo grado, nel confermare l'assegno in favore della moglie, abbia fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalla recente SU n. 18287/2018, poiché hanno rilevato una forte differenza reddituale e la redditività limitata dell'attività della moglie, che nel tempo si è addirittura contratta. Non è vero inoltre, come sostiene il marito, che la Corte d'Appello ha riconosciuto e quantificato l'assegno di divorzio per garantire alla moglie lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Essa si è infatti limitata ad applicare i criteri sanciti dal comma 6, articolo 5 della legge sul divorzio, che prevede il riconoscimento dell'assegno, che ha funzione assistenziale, perequativa e compensativa, anche in relazione al contributo fornito dal coniuge richiedente in ogni ambito familiare e nel corso dell'intera vita matrimoniale, senza trascurare il sacrificio delle sue aspettative professionali.

Inammissibile invece la seconda censura. La Corte di Appello ha ricondotto l'obbligo del pagamento degli oneri condominiali a quello complessivo del mantenimento della figlia in applicazione del criterio della proporzionalità, perché, così come rilevato in primo grado e appurato in secondo, l'uomo possiede una rilevante capacità economica che è rimasta stabile nel tempo e che non è paragonabile a quella, assai inferiore, di cui dispone la ex moglie.

La finalità del contributo al mantenimento della figlia, che la Corte di Appello ha riconosciuto all'obbligo del pagamento degli oneri condominiali non è sindacabile anche perché, nell'ottica del bilanciamento, essa ha provveduto alla riduzione dell'assegno di divorzio della moglie rispetto all'importo che le era stato riconosciuto in primo grado, proprio perché si è tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare in favore della ex. Non sono applicabili quindi, nel caso di specie, per la motivazione addotta dalla Corte di Appello, i principi che solitamente la Corte di Cassazione applica e che non contemplano l'obbligo, in capo al coniuge obbligato, di provvedere anche al pagamento per intero degli oneri condominiali dell'immobile assegnato alla moglie.


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