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Data: 04/12/2021 11:00:00 - Autore: Martina Di Giovanni
I praticanti avvocato e l'uso del titolo ai tempi di internet[Torna su]
E' prassi esistente tra i praticanti avvocato quella di utilizzare, su social, siti professionali o di ricerca di lavoro oppure su bigliettini da visita, titoli quali, "P. Avvocato", "Avvocato P." o "Avv. Praticante". Il Codice Deontologico e le regole sull'uso del titolo professionale[Torna su]
L'art 35 del Codice Deontologico Forense del 2014, rubricato "Dovere di corretta informazione", al comma 5, specifica che "l'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione". Dunque, il praticante potrà utilizzare esclusivamente il titolo di "Praticante avvocato" per esteso, senza abbreviazioni, e qualora abbia rilasciato dichiarazione d'impegno quale praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, potrà utilizzare il titolo di "Praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo". Cosa si intende per patrocinio sostitutivo?[Torna su] Si ricorda che, a seguito della riforma del 2012, infatti, il praticante è abilitato al solo "patrocinio sostitutivo", non può, quindi, patrocinare cause proprie né essere inserito nel mandato difensivo.
Il suo ruolo, dunque, è limitato alla sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica. Infatti, la Legge professionale n. 247/2012, all'art. 41, comma 12 prevede quanto segue: "Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore". Violazione delle norme deontologiche da parte del praticante[Torna su]
In caso di violazione delle norme deontologiche, come afferma l'art 2, comma 2, del vigente Codice Deontologico Forense, "i praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi". Si ricorda, infine, che il potere disciplinare, che in precedenza era attribuiti ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati circondariali, ora è devoluto a Organi Forensi, denominati Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD). Quest'ultimi sono organismi ai quali la nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense conferisce il compito del controllo disciplinare sugli Avvocati e sui Praticanti regolarmente iscritti. Tali Organi Forensi sono costituiti su base distrettuale, garantiscono il controllo disciplinare in assoluta imparzialità, visto che il nuovo sistema elimina ogni connessione tra eletto ed elettore. Cosa rischia, dunque, il praticante?[Torna su]
Dunque, qualora il praticante Avvocato violi la disposizione del Codice Deontologico riguardante l'utilizzo del titolo professionale, potrà incorrere in un procedimento disciplinare da svolgere avanti il Consiglio Distrettuale di Disciplina del proprio Distretto di Corte d'Appello. |
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