Data: 06/12/2021 06:00:00 - Autore: Francesca Cosentino

Superbonus sismico: la normativa

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Con la risposta n. 780 del 16 novembre 2021 (in allegato) l’amministrazione finanziaria, con riferimento al condominio strutturale, tratta (tra le altre) la questione del limite di spesa per il cd. Superbonus sismico, di cui all’articolo 119, Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020. Il superbonus consiste in una detrazione del 110 per cento delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021-30 giugno 2022, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, indicati nel comma primo, nonché a fronte di interventi di consolidamento statico o di riduzione del rischio sismico degli edifici, indicati nel comma 4, e a fronte di ulteriori interventi indicati nei commi 2,5,6 e 8, cd. interventi trainati, poiché realizzati congiuntamente ai primi, cd. interventi trainanti. L’articolo 119, Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17.7.2020; successivamente modificato dalla Legge bilancio 2021 (L. n. 178 del 30.12.2020), nonché, da ultimo, dall’art.1, co 3, Decreto Legge n. 5.9 del 6.5.2021 (convertito con modificazioni dalla L n. 101 del 1.7.2021) e dall’art.33, co 1, del Decreto Legge n.77 del 31.5.2021 (convertito con modificazioni dalla L.n.108 del 29.7.2021), determina, per ogni tipologia di intervento, l’ammontare complessivo delle spese ammesse alla detrazione.

Il caso del superbonus su villette a schiera

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La proprietaria di un fabbricato, composto da una unità abitativa accatastata in categoria A/2 e da una pertinenza in categoria C/6 funzionalmente indipendente, inserito in un complesso di villette a schiera insieme ad altre due costituite da un immobile di categoria A/2 e da una pertinenza di categoria C/6, per un totale di sei unità immobiliari, intende realizzare interventi antisismici.
Prospetta la sussistenza del diritto al bonus sismico nella misura del 110%, poiché dal punto di vista strutturale, il complesso edilizio è un unico edificio, composto da tre unità abitative con tre relative pertinenze di tre diversi proprietari, che si configura come un "condominio strutturale", e l’intervento sarebbe realizzato sull'intera struttura da tutti i proprietari di fatto costituiti in condominio secondo la disciplina civilistica prevista dagli articoli da 1117 a 1139 del codice civile. Esibisce la nomina a delegato per la gestione delle pratiche necessarie per la fruizione del Superbonus, rilasciata a suo favore con delibera dell’assemblea condominiale.

Limite di spesa su condominio strutturale

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L’interpellante espone, altresì, che il limite di spesa debba essere calcolato tenendo conto di ogni unità immobiliare (categoria A/2 e C/6) censita in catasto, per un totale di sei unità. Conseguendo un massimale di spesa ammissibile pari ad Euro 576.000,00 (Euro 96.000,00 x 6).
Ossia, nella sostanza vorrebbe applicare gli stessi criteri previsti per il condominio ordinario o cd. verticale.

Il parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate

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Con la risposta in commento, l’Agenzia delle Entrate conferma la soluzione prospettata dall’interpellante, ponendo a suo fondamento:
-l’art.119, comma 4 che, in virtù del richiamo all’articolo 16-bis, co 1, lett. e), D.p.r. n. 917 del 22.12.1986 - T.U.I.R - sancisce il diritto al superbonus per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022 (prorogato al 31 dicembre 2022 nel caso di condominio) per gli interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente; relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
-il disposto dell’art.16, commi da 1-bis a 1-septies, Decreto Legge n. 63 del 2013, richiamato dall’art.119, comma 4, Decreto Rilancio e, in particolare, l’art.16, comma 1- quinquies, cit. decreto a cui tenore: Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater 1 siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni (..) si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità' immobiliari di ciascun edificio;
-la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, Agenzia Entrate, che, a pag. 34, ritiene appunto che conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edifico oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.
Di talché, se i lavori siano eseguiti dal condominio sulle parti strutturali di esso potranno fruire dell’agevolazione e le pertinenze (categoria C/6) avranno effettivo rilievo.

Sintesi coerente

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L’Agenzia delle Entrate stabilisce che, nella fattispecie in esame di lavori in condominio strutturale, il sisma bonus sarà elevabile alla misura del 110 percento e la spesa massima ammissibile sarà calcolata su sei unità immobiliare, tre di categoria A/2 e tre di categoria C/6. Il condominio istante potrà beneficiare per gli interventi antisismici del limite di spesa di Euro 96.000,000 x 6, equivalenti ad Euro 576.000,00.

Avv. Francesca Cosentino

Foro di Catania - avv.fcosentino@libero.it

1 Si tratta degli interventi dai quali derivi la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore


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