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Data: 07/12/2021 06:00:00 - Autore: Matteo SantiniTrust e segregazione patrimoniale[Torna su] Il Trust è uno strumento con il quale si realizza la c.d. segregazione patrimoniale. Esso deve essere istituito per interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico sia per quanto concerne patrimoni personali, familiari, societari, sia per la protezione di minori e incapaci. La Corte di Cassazione, III Sez. Civile, con ordinanza n. 9637 del 19 aprile 2018 ha chiarito la questione della valutazione preventiva di ammissibilità del Trust confermando che tale strumento è diventato "tipico" del nostro ordinamento giuridico proprio sulla base della Legge di ratifica della Convenzione dell'Aja. Infatti, la valutazione astratta della meritevolezza di tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore del 1989 il quale con Legge 16 ottobre 1989 n. 364, ha riconosciuto piena validità ed efficacia alla suddetta Convenzione consentendo a pieno titolo l'ingresso nel nostro ordinamento dell'istituto del Trust. Quindi, non è più necessario che il giudice valuti di volta in volta se il singolo trust risponda al giudizio previsto dall'articolo 1322 del codice civile. I modelli di trust[Torna su] I modelli di trust vanno dal Trust holding al Trust di protezione familiare, Trust patrimoniale, Trust generazionale in funzione di patto di famiglia, Trust di garanzia, Trust divorzile, Trust di convivenza, Trust liquidatorio, Trust di scopo, Trust concordatario, Trust commerciale, Trust caritatevole, attività queste, tutte a tutela di patrimoni mobiliari e immobiliari, personali e societari, interni ed esterni, che soccorrono utilmente finalità degne di tutela legale. L'Agenzia delle Entrate sulla tassazione dei conferimenti di beni in Trust è recentemente e nuovamente intervenuta ricavando il regime impositivo in via interpretativa sulla base dell'art. 2, comma 47, del Decreto Legge 3 ottobre 2006, che ha reintrodotto "l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito" ampliandone la portata "sulla costituzione di vincoli di destinazione". Effetti del trust[Torna su] In effetti con la costituzione di un Trust si realizza una destinazione vincolata di un patrimonio per un determinato scopo; pertanto, può essere assimilata alla fattispecie del tributo sulla "costituzione di vincoli di destinazione". I momenti che possono generare l'obbligo di pagamento dell'imposta di donazione sono, in teoria, tre: l'atto di costituzione del Trust, l'atto di dotazione dei beni e, l'atto di assegnazione del patrimonio ai beneficiari. Il primo viene pacificamente ritenuto privo di rilevanza ai fini dell'imposizione, essendo un mero atto istitutivo di un "ente". L'atto di dotazione rappresenta l'elemento fondamentale della "progettazione" e realizzazione delle finalità del disponente. Il terzo momento, infine, è rappresentato dall'attribuzione finale del patrimonio ai beneficiari. Imposta[Torna su] L'Amministrazione finanziaria ha sempre considerato il conferimento dei beni in Trust soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni al momento della costituzione del vincolo. La suddetta tesi ha correttamente e sin da subito sollevato unanime critica da parte della dottrina. Anche la giurisprudenza di merito, dopo un iniziale periodo di "incertezza" ha stabilito un vincolo di destinazione deve ritenersi privo di autonoma capacità contributiva. Pertanto, non può essere sottoposto all'imposta sulle successioni e donazioni "ogni atto di trasferimento a titolo gratuito ma solo quello che determina un arricchimento del soggetto beneficiario dello stesso, poiché diversamente si finirebbe col tassare una fattispecie concreta priva della capacità economica oggetto del tributo e, dunque, nei confronti di un soggetto che risulta totalmente estraneo a ogni forma di arricchimento".Con riferimento alla Giurisprudenza di legittimità esisteva un primo orientamento secondo il quale l'imposta era applicabile "non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione in sé" ma "sulla costituzione dei vincoli". Secondo tale orientamento, la manifestazione di capacità contributiva idonea a legittimare la soggezione all'imposta doveva essere individuata nella mera costituzione del vincolo di destinazione all'atto di attribuzione dei beni al Trust. Questa tesi, è stata poi superata dalla stessa Corte di Cassazione la quale con sentenza n. 8082 del 2020 ha definitivamente chiarito la questione. L'Agenzia delle Entrate ha così recepito i principi ormai consolidatisi nella giurisprudenza confermando che l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta solo al trasferimento ai beneficiari del patrimonio vincolato in Trust. La dotazione patrimoniale iniziale così come tutti gli eventuali successivi conferimenti effettuati dal disponente al Trust saranno esclusivamente assoggettati all'imposta di registro nella misura fissa.
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